1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori (Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC; Meier/Stettler, Les effets de la filiation [art. 270 à 327 CC], 3ª edizione, pag. 286 nota 989). Sono quindi i genitori a dover provvedere al sostentamento dei figli, incluse le spese di educazione e formazione, e le misure prese a loro tutela.