9.2013.13). F. La Commissione tutoria, nella propria risposta del 3 maggio 2011, ha precisato di ritenere applicabile il principio della ripartizione dei costi della curatrice tra genitori, senza tener in considerazione “questioni e criteri di colpa”. G. Anche la curatrice, con osservazioni 13 maggio 2011, ha precisato di aver avuto una buona collaborazione con entrambi i genitori. H. Con osservazioni 16 maggio 2011 CO 2 ha precisato di essere molto soddisfatta del rapporto con la curatrice e con RE 1, mentre di non essere soddisfatta della sua misura di tutela e del rapporto instaurato con la tutrice. Non ha accennato alle questioni sollevate dal ricorrente nel suo gravame.