{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-11-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-51_2013-11-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115932&nX40_KEY=4921751&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4e3ab7826d1c5363ce310d790f9dc953"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 14.11.2013 9.2013.51"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mercede curatore educativo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:33:22", "Checksum": "62474d5f12123e33bba7788582f9e0d4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 14.11.2013 9.2013.51\nRegesto:\nMercede curatore educativo\n\n\nin casi particolari e previa segnalazione preventiva da parte del tutore o\ncuratore alla Commissione tutoria, può essere riconosciuta anche una mercede\nsuperiore a\nfr. 3'000.-.\n3. Conformemente all’art. 276 cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori (Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC; Meier/Stettler, Les effets de la filiation [art. 270 à 327 CC], 3ª edizione, pag. 286 nota 989).\nSono quindi i genitori a dover provvedere al sostentamento dei figli, incluse le spese di educazione e formazione, e le misure prese a loro tutela. Nel caso in cui fosse necessario adottare misure a protezione dei figli, dottrina e giurisprudenza ammettono che le spese della misura, per esempio, misure di sostegno psicologico o altre, fanno parte del mantenimento dei minori ai sensi dell’art. 276 CC, al quale appunto devono provvedere i genitori (DTF 116 II 399 pag. 401), spese che questi ultimi devono assumersi in misura personale, solidale e primaria cioè prima di qualsiasi altro parente (BSK ZGB I – P. Breitschmid, art. 276 CC n. 8).\nAnche in materia di relazioni personali, nella misura in cui la sorveglianza nel corso del diritto di visita non sia riconducibile soltanto ad uno dei genitori, i relativi costi devono essere sopportati dai genitori in ragione di metà ciascuno (Bally in RDT 1998 pag. 10 i.f., p.to 4.6; BSK ZGB I – Schwenzer, ad art. 273 CC no. 28; sentenza ICCA del 30 agosto 2004, inc. 11.2004.60, cons. 8).\n4. Il reclamante sostiene che la misura a favore del figlio va considerata come riconducibile esclusivamente alla madre, in riferimento con i suoi disagi e con il rapporto, definito fusionale, instaurato con il figlio.\nCon tale argomento, nel primo reclamo, del 20 aprile 2011, RE 1 chiede quindi che i costi della curatrice vengano accollati esclusivamente a CO 2.\nNel reclamo del 2 luglio 2012, RE 1 chiede in via principale che l’Autorità di protezione non riconosca alcuna mercede alla curatrice educativa finché non avrà presentato un rapporto che motivi la sua richiesta di disdire il mandato, mentre in via subordinata chiede che la mercede fissata in fr. 3'680.- sia posta interamente a carico della madre.\n5. Come già precisato nella decisione relativa al reclamo contro la decisione 26 aprile 2011 dell’Autorità di vigilanza, questa Camera non ravvisa motivi per discostarsi dal principio sopra enunciato, secondo cui i costi per le misure di protezione del figlio vanno accollati in modo paritario a entrambi i genitori. Il primo reclamo va di conseguenza respinto.\nLa mercede oggetto del secondo reclamo è relativa alle prestazioni per l’anno 2011. La curatrice ha chiesto la revoca del proprio mandato con scritto 21 maggio 2012, ciò che non influisce in alcun modo sull’operato svolto l’anno precedente. Nemmeno il reclamante giustifica per quale motivo la mercede dell’anno 2011 dovrebbe dipendere da un rapporto che giustifichi la successiva richiesta di revoca del mandato da parte della curatrice. Su tale aspetto non occorre quindi dilungarsi oltre. Quanto alla richiesta di porre a carico esclusivamente di CO 2 anche l’onere della curatela per il 2011, si richiama quanto precedentemente indicato per la ripartizione dell'onere della curatela per il 2010. Anche su tale aspetto il reclamo va quindi respinto.\n6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Le spese processuali di questo giudizio sono poste a carico di RE 1. Non vengono assegnate ripetibili, la resistente non essendo patrocinata.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo del 20 aprile 2011 è respinto.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 50.–\nb) spese fr. 150.–\nfr. 200.–\nsono posti a carico di RE 1. Non vengono assegnate ripetibili.\n3. Il reclamo del 2 luglio 2012 è respinto.\n4. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 50.–\nb) spese fr. 150.–\nfr. 200.–\nsono posti a carico di RE 1. Non vengono assegnate ripetibili.\n5. Notificazione:\n|\n|\n- - -\n|\nComunicazione:\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}