{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-11-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-51_2013-11-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115932&nX40_KEY=4921751&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4e3ab7826d1c5363ce310d790f9dc953"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 14.11.2013 9.2013.51"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mercede curatore educativo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:33:22", "Checksum": "62474d5f12123e33bba7788582f9e0d4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 14.11.2013 9.2013.51\nRegesto:\nMercede curatore educativo\n\ne\nCO 3 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda il pagamento della mercede della curatrice educativa del figlio PI 1 |\ngiudicando\n- sul reclamo del 20 aprile 2011 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 29 marzo 2011 dall’allora Commissione tutoria regionale __________ (inc. 9.2013.51) e\n- sul reclamo del 2 luglio 2012 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 giugno 2012 dall’allora Commissione tutoria regionale __________ (inc. 9.2013.55);\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 è nato il __________ 1995 dall’unione tra RE 1 e CO 2. Il matrimonio è stato sciolto per divorzio il __________ 1998 e l’autorità parentale è stata attribuita alla madre.\nB. Con decisione 8 ottobre 2007 l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito una curatela educativa a favore di PI 1, al fine di salvaguardare le relazioni personali con il padre e proporre delle misure a sostegno del ragazzo. Quale curatore è stato nominato E__________ S__________, sostituito a partire dal mese di luglio 2008 da CO 3. Il suo mandato è stato esteso al monitoraggio dell’evoluzione del minore e della situazione famigliare.\nC. Tramite decisione 10 marzo 2009 la Commissione tutoria ha istituito a favore di CO 2 una tutela volontaria e in data 31 marzo 2009 l’autorità parentale sul figlio PI 1 è stata trasferita al padre.\nD. Con decisione 29 marzo 2011, la Commissione tutoria ha deciso l’approvazione del rapporto morale per l’anno 2010, ponendo la mercede della curatrice educativa di fr. 3'000.- a carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno.\nE. Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 con ricorso del 20 aprile 2011 all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), chiedendo che tutto l’importo relativo alla mercede della curatrice educativa per l’anno 2010 sia posto a carico di CO 2, essendo unica responsabile per l’istituzione della misura di protezione a favore del figlio.\nIl ricorrente ha pure chiesto che la trattazione del ricorso avvenisse congiuntamente con un altro ricorso allora pendente presso la medesima autorità, relativo all’approvazione della mercede per l’anno 2009. Il medesimo ha tuttavia fatto oggetto di una decisione del 26 aprile 2011 dell’Autorità di vigilanza, in seguito impugnata dinnanzi alla prima Camera civile del Tribunale d’Appello, poi trasmesso per competenza alla Camera di protezione in data 1° gennaio 2013 ed evaso con decisione odierna (cfr. inc. 9.2013.13).\nF. La Commissione tutoria, nella propria risposta del 3 maggio 2011, ha precisato di ritenere applicabile il principio della ripartizione dei costi della curatrice tra genitori, senza tener in considerazione “questioni e criteri di colpa”.\nG. Anche la curatrice, con osservazioni 13 maggio 2011, ha precisato di aver avuto una buona collaborazione con entrambi i genitori.\nH. Con osservazioni 16 maggio 2011 CO 2 ha precisato di essere molto soddisfatta del rapporto con la curatrice e con RE 1, mentre di non essere soddisfatta della sua misura di tutela e del rapporto instaurato con la tutrice. Non ha accennato alle questioni sollevate dal ricorrente nel suo gravame.\nI. In data 18 giugno 2012 la Commissione tutoria ha approvato il rapporto morale per l’anno 2011 della curatrice educativa CO 3, riconoscendole una mercede di fr. 3'680.-, posta a carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno.\nL. Anche contro tale decisione in data 2 luglio 2012 RE 1 è insorto all’Autorità di vigilanza, chiedendo di trattare il ricorso congiuntamente a quello del 20 aprile 2011, riprendendo argomentazioni molto simili. Egli ha chiesto in via principale che non venga riconosciuta alcuna mercede alla curatrice finché non presenterà un rapporto che illustri i motivi per i quali avrebbe disdetto il proprio mandato. Una richiesta in tal senso da parte della curatrice è infatti stata formulata il 21 maggio 2012. In via subordinata ha poi chiesto che la mercede della curatrice, fissata in fr. 3'680.-, sia posta interamente a carico di CO 2.\nM. In data 17 luglio 2012 la Commissione tutoria ha presentato le proprie osservazioni, ribadendo gli stessi principi di quelle del 16 maggio 2011, postulando la conferma della decisione impugnata.\nN. Il 1° gennaio 2013 i predetti gravami sono stati trasmessi per competenza alla Camera di protezione del Tribunale d'appello.\nConsiderato\nin diritto\n1. Dal 1° gennaio 2013 – con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione) – i procedimenti pendenti presso l'Autorità di vigilanza sono continuati dalla nuova autorità giudiziaria competente (art. 14a cpv. 1 Titolo finale del Codice civile).\nL'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\n2. La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre\n2012 è calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria\ndel Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di\nprotezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000-ROPMA (in BU n. 11 del\n22.2.2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC,\n49 vLTut e soprattutto gli art. 16-18 vRTut. In particolare,\nl’art. 17 cpv. 2 vRTut prevede che, è riconosciuta\nun’indennità di fr. 40.- l’ora fino ad un massimo di\nfr. 3'000.- annui [..]. Giusta l’art. 17 cpv. 4 vRTut, in vigore dal 1.1.2010,"}