inconciliabile con il bene del minore. Per tutti i motivi sopra indicati, l'istanza di rientro va quindi respinta. 11. La procedura con cui è chiesto il rientro di un minorenne è gratuita (art. 26 cpv. 2 della citata Convenzione dell'Aia, art. 14 LF-RMA). In esito all'attuale sentenza non si prelevano dunque spese processuali. La gratuità si estende ai costi di patrocinio, invece, solo ove i legali delle parti siano designati dall'autorità.