esame. Un eventuale trasferimento di PI 1 con la madre nel luogo dell'ultima dimora legale in Italia del figlio sarebbe pure inconciliabile con il bene del minore. La madre non sarebbe, in tal caso, in grado di prendersi cura di lui, ritenuto che non avrebbe un'accoglienza sicura e finanziariamente sopportabile al di fuori dall'abitazione di IS 1. CV 1 respinge categoricamente l'ipotesi di andare a vivere nuovamente con l'istante e non si può neppure ragionevolmente pretenderlo da lei.