pag. 8 in alto). Ai sensi della norma sopra citata, un collocamento presso terzi sarebbe nell’interesse del minore solo nel caso in cui la separazione dal genitore rimasto in Svizzera sia sopportabile dal minore, ciò che potrebbe essere il caso qualora anche la relazione con tale genitore sia conflittuale e la famiglia di accoglienza sia in grado di offrire al minore migliori garanzie di protezione e sviluppo (Messaggio del 28 febbraio 2007 concernente l’attuazione delle convenzioni sul rapimento internazionale di minori, nonché l’approvazione e l’attuazione delle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti, FF 2007 2399 n. 6.4).