CV 1, malgrado i problemi di salute intervenuti nel 2011, appare essere la persona che maggiormente si è presa cura del bambino, mentre l’istante in prima persona non se ne è quasi mai curato. Vista l'età del piccolo PI 1 e considerato che la convenuta è – come detto – la persona che si è occupata principalmente di lui, una loro separazione potrebbe mettere seriamente in pericolo il bambino nel senso dell'art. 13 cpv. 1 lett. b CArap (sentenza del Tribunale federale 5A_105/2009 del 16 aprile 2009 consid. 3.3 e 3.4). Un collocamento del piccolo PI 1 presso IS 1 sarebbe peraltro irrealizzabile.