10. Ai sensi dell’art. 13 della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (CARap), l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta a ordinare il ritorno del minore qualora la persona, l’istituzione o l’ente che vi si oppone accerti che la persona, l’istituzione o l’ente che aveva cura del minore non esercitava di fatto il diritto di custodia all’epoca del trasferimento o del mancato ritorno, ovvero aveva acconsentito o assentito a posteriori a questo trasferimento o mancato ritorno (cpv. 1 lett.