Da quanto ammesso da entrambe le parti, risulta chiaramente che l’istante non si è mai di fatto curato durevolmente del bambino, del quale nella pratica non ha nemmeno mai avuto la custodia effettiva, essendo stato affidato, in assenza della madre, sempre alla di lui sorella M__________. Situazione questa che, peraltro, IS 1 ha precisato all'udienza di discussione (cfr. verb. di udienza 24.1.2013, act. X pag. 8 in alto), verrebbe ancora messa in atto qualora PI 1 rientrasse in Italia senza la madre, vista la sua impossibilità ad accudirlo personalmente. Al momento del suo arrivo in Svizzera il bambino aveva un anno e mezzo.