Tuttavia, malgrado le premesse per la ricevibilità dell’istanza siano dubbie, questa Camera reputa opportuno entrare comunque nel merito della domanda, che in ogni caso per i motivi che verranno di seguito esposti, è da respingere. 6. Il trasferimento di un minorenne è “illecito” nel senso dell'art. 3 lett. a della menzionata Convenzione allorché il minorenne sia portato via dallo Stato nel quale ha “la dimora abituale” e il trasferimento avvenga in violazione del diritto di custodia che compete al titolare (v. DTF 133 III 696 consid. 2). Né la citata Convenzione dell'Aia né la LF-RMA, entrata in vigore il 1° luglio 2009, precisano la nozione di “dimora abituale”.