La madre eccepisce innanzitutto l’incompetenza per materia di questa Camera, rilevando come l’istante abbia chiesto di “affidare il piccolo PI 1 al padre”. A giusta ragione, posta in questi termini la domanda del padre sarebbe irricevibile, non essendo questo Tribunale competente a giudicare sull’affidamento del minore. Senonché nel seguito della procedura, sebbene non sia stato precisato formalmente, non si è più discusso di affidamento del minore, bensì del suo rientro in Italia. Tuttavia, l’istanza risulta scarsamente motivata, non facendo alcun riferimento a norme legali, se non con un semplice accenno – nemmeno sostanziato – alla LF-RMA e all’art 316 del Codice Civile italiano.