CV 1 postula altresì l'escussione di un testimone (A__________ C__________), che si avvera però priva di rilievo, visto che nel frattempo ella ha prodotto il risultato del test del DNA – eseguito in Italia – da PI 1, A__________ C__________ e lei medesima, con il quale è stato accertato il rapporto di filiazione tra gli ultimi due e il primo e che IS 1 ha accettato le risultanze di detto test. Ciò posto, giova procedere senza indugio all'emanazione del giudizio, tanto più che l'attuale decisione deve intervenire con urgenza (art. 2 e 11 cpv. 1 della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori).