1 LF-RMA). Ciò non risultando essere avvenuto nel caso in esame, la prima Camera civile del Tribunale d’Appello, allora competente (art. 48 lett. a n. 11 vLOG), ha disposto essa medesima un tentativo di conciliazione per opera di un mediatore, che il 10 dicembre 2012 ha accertato – come detto (lett. L) – l'impossibilità di conciliare le parti. Al figlio è stata quindi designata una curatrice di rappresentanza (art. 9 cpv. 3 LF-RMA). PI 1 non avendo nemmeno due anni, non ne è occorsa invece l'audizione (art. 9 cpv. 2 LF-RMA; DTF 133 III 148 consid.