Contestualmente egli ha instato per il beneficio del gratuito patrocinio. I. Con ordinanza 16 novembre 2012, il presidente della Prima Camera civile del Tribunale d’appello ha parzialmente accolto l’istanza di provvedimenti cautelari, ordinando a CV 1, sotto la comminatoria dell’art. 292 CP, di depositare immediatamente all’Ufficio di vigilanza sulle tutele, Bellinzona, ogni documento del figlio compreso ogni suo proprio documento su cui dovesse figurare il nome del figlio. È invece stata respinta la richiesta di assumere rapporti sulle condizioni di vita del minore.