{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-02-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-50_2013-02-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115637&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "02eac96ba601a9638e9a5f0a59561930"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.02.2013 9.2013.50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori. 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X-b, doc. 8) e le ammissioni dell'istante di non essere il padre biologico del piccolo – paternità che egli stesso ammette essere di pertinenza di A__________ C__________ (cfr. verb. di udienza 24.1.2013, act. X pag. 7 verso il basso e pag. 9 in alto), e meglio dell'uomo che vive attualmente in Svizzera con CV 1 e il piccolo PI 1 – tale rientro sarebbe, molto verosimilmente, temporaneo, considerate le elevate probabilità di accoglimento dell'azione di disconoscimento di paternità già pendente in Italia presso il Tribunale civile di R__________ (cfr. plico act. X-b, doc. 10). Seguirebbe quindi, a breve, un più che probabile nuovo ritorno con la madre e il padre biologico riconosciuto dall'istante medesimo nella persona di A__________ C__________. Un simile andirivieni – connesso unicamente alla necessità di rispettare la normativa eccessivamente severa che attribuisce la competenza alle autorità del precedente luogo di dimora in Italia del figlio (Messaggio del 28 febbraio 2007 concernente l’attuazione delle convenzioni sul rapimento internazionale di minori, nonché l’approvazione e l’attuazione delle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti, FF 2007 2400 n. 6.4) – sarebbe chiaramente contrario allo spirito e alla lettera della CArap e inconciliabile con il bene del minore.\nPer tutti i motivi sopra indicati, l'istanza di rientro va quindi respinta.\n11. La procedura con cui è chiesto il rientro di un minorenne è gratuita (art. 26 cpv. 2 della citata Convenzione dell'Aia, art. 14 LF-RMA). In esito all'attuale sentenza non si prelevano dunque spese processuali. La gratuità si estende ai costi di patrocinio, invece, solo ove i legali delle parti siano designati dall'autorità. Chi si fa assistere da un avvocato di fiducia, come in concreto, deve assumere i relativi costi, a meno che siano dati i presupposti del diritto nazionale per il gratuito patrocinio (sentenza del Tribunale federale 5A_296/2009 del l'8 giugno 2009, consid. 4.3 con rimando a DTF 134 III 89 consid. 5 non pubblicato).\nNel caso in esame, IS 1 postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria, ma la richiesta non può trovare accoglimento. A prescindere dall'eventuale indigenza [che l'interessato documenta con l’indicatore della situazione economica equivalente, e con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2012 - suoi doc. 2 e 3 -, oltre alla documentazione di Equitalia relativa alla proprietà immobiliare, gravata da ipoteca, mentre non fa accenno ad altri beni in Colombia, di cui sembrerebbe essere proprietario, secondo quanto emerso durante l'udienza di discussione dinnanzi a questa Camera (cfr. verb. di udienza 24.1.2013, act. X pag. 8 in mezzo)], all'istanza mancava infatti ogni possibilità di buon esito sin dall'inizio (art. 3 cpv. 3 LAG). Se da un lato la domanda dimostrava tutta la sua inconsistenza già nella sua scarsa motivazione, va anche ricordato che l’istante ha riconosciuto apertamente dinnanzi a questa Camera di non essere il padre biologico di PI 1, rendendo egli stesso palese che la sua istanza era praticamente priva di ogni possibilità di successo. In simili circostanze il beneficio del gratuito patrocinio non può quindi entrare in linea di conto.\nNé la Svizzera né l'Italia avendo formulato riserve all'art. 26 cpv. 3 CArap, l'istante non può essere tenuto per converso al versamento di ripetibili (sentenza del Tribunale federale 5A_119/2011 del 29 marzo 2011, consid. 8.3).\nAnche CV 1 ha chiesto di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. Non occorre dilungarsi sulle condizioni di indigenza. CV 1 non risulta svolgere più attività lucrativa e attualmente non ha altre fondi di reddito se non il mantenimento che A__________ C__________ garantisce a lei e a PI 1 benché non abbia alcun obbligo di famiglia nei confronti dell’una e dell’altro. PI 1 è a sua volta sprovvisto di mezzi ed è mantenuto da A__________ C__________, come visto, solo a titolo grazioso, senza poter contare su un contributo di mantenimento del padre iscritto allo stato civile di entità tale da coprire i costi di patrocinio. Anche il minore va quindi ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, da parte della curatrice RA 1.\nLa nota professionale della mediatrice chiamata a tentare la conciliazione delle parti e della curatrice del minore è stata tassata con decisione separata.\n12. L'odierna sentenza va comunicata anche all'Ufficio federale di giustizia (art. 8 cpv. 3 LF-RMA).\nIn sede di risposta scritta (act. VIII, pag. 4) e di discussione dinnanzi a questa Camera (cfr, verb. di udienza 24.1.2013, act. X pag. 5 verso il basso), la convenuta ha ammesso di aver esercitato la prostituzione in Ticino dal 2009 senza essere iscritta nell'apposito registro cantonale previsto dalla legge ticinese. Ciò impone di dare comunicazione di ciò alla competente autorità, con trasmissione della risposta 27 dicembre 2012 e del verbale di udienza 24 gennaio 2013.\n13. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro di essa sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è proponibile relativamente al ritorno di minorenni (art. 100 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 584) senza riguardo a questioni di valore.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. L'istanza 15 novembre 2012 di IS 1 tendente ad ottenere il rientro a R__________ (Italia) del piccolo PI 1 è respinta.\n2. Non si riscuotono tasse né spese."}