{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-02-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-50_2013-02-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115637&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "02eac96ba601a9638e9a5f0a59561930"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.02.2013 9.2013.50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori. 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Non si può infatti esigere dal genitore rapitore di ritornare con il figlio, se rischia di finire in prigione o se vi è in Svizzera una relazione familiare molto intensa, ad esempio in seguito ad un nuovo matrimonio o allo stato di necessità in cui versa un altro membro della famiglia risiedente in questo paese. Vi sono però anche altri casi in cui, considerate tutte le circostanze, non si può ragionevolmente pretendere che il genitore rapitore si prenda cura del figlio nello Stato in cui ha vissuto immediatamente prima del rapimento. Deve però trattarsi di situazioni d'emergenza in cui non si può oggettivamente pretendere dal genitore rapitore un ritorno nel paese dell'ultima dimora abituale legale del figlio per attendervi la disciplina definitiva dell'autorità parentale: non è tuttavia sufficiente che il genitore, che ha rapito o trattiene il bambino, si limiti a dichiarare la sua opposizione a un ritorno nel paese richiedente. Quali esempi per una simile situazione, il Messaggio cita il caso in cui alla madre non può essere garantita un'accoglienza sicura e finanziariamente sopportabile, o qualora sia manifesto che il genitore che richiede il ritorno non può assumersi l'affidamento del minore o non può ottenerlo in via giudiziale, mentre il genitore rapitore è quello che esercita in via primaria il diritto di custodia. In tale evenienza imporre al genitore rapitore di rientrare nel paese di partenza per attendere la decisione giudiziaria che gli conferisca l'autorità parentale e gli permetta di trasferirsi, questa volta legalmente, in Svizzera con il figlio, costituirebbe un vuoto formalismo non protetto dalla CARap (sentenza del Tribunale federale 5A_583/2009 del 10 novembre 2009 consid. 4).\nNel caso in esame risultano adempiute tutte le condizioni della citata norma.\nIl bambino, di appena due anni, risiede stabilmente in Ticino da quasi sei mesi, dopo aver vissuto per un periodo di analoga durata in Calabria, accudito dalla sorella dell’istante e nella misura del possibile, date le sue precarie condizioni di salute, dalla madre. CV 1, malgrado i problemi di salute intervenuti nel 2011, appare essere la persona che maggiormente si è presa cura del bambino, mentre l’istante in prima persona non se ne è quasi mai curato. Vista l'età del piccolo PI 1 e considerato che la convenuta è – come detto – la persona che si è occupata principalmente di lui, una loro separazione potrebbe mettere seriamente in pericolo il bambino nel senso dell'art. 13 cpv. 1 lett. b CArap (sentenza del Tribunale federale 5A_105/2009 del 16 aprile 2009 consid. 3.3 e 3.4).\nUn collocamento del piccolo PI 1 presso IS 1 sarebbe peraltro irrealizzabile. L'istante ha infatti ipotizzato un nuovo affidamento alla sorella M__________ – quindi ad una terza persona – come da lui stesso dichiarato all'udienza di discussione (cfr. verb. di udienza 24.1.2013, act. X pag. 8 in alto). Ai sensi della norma sopra citata, un collocamento presso terzi sarebbe nell’interesse del minore solo nel caso in cui la separazione dal genitore rimasto in Svizzera sia sopportabile dal minore, ciò che potrebbe essere il caso qualora anche la relazione con tale genitore sia conflittuale e la famiglia di accoglienza sia in grado di offrire al minore migliori garanzie di protezione e sviluppo (Messaggio del 28 febbraio 2007 concernente l’attuazione delle convenzioni sul rapimento internazionale di minori, nonché l’approvazione e l’attuazione delle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti, FF 2007 2399 n. 6.4). Ipotesi che nemmeno è posta in discussione nel caso in esame.\nUn eventuale trasferimento di PI 1 con la madre nel luogo dell'ultima dimora legale in Italia del figlio sarebbe pure inconciliabile con il bene del minore. La madre non sarebbe, in tal caso, in grado di prendersi cura di lui, ritenuto che non avrebbe un'accoglienza sicura e finanziariamente sopportabile al di fuori dall'abitazione di IS 1. CV 1 respinge categoricamente l'ipotesi di andare a vivere nuovamente con l'istante e non si può neppure ragionevolmente pretenderlo da lei. Essendo la convenuta oggi mantenuta da A__________ C__________, un suo trasferimento in Calabria la farebbe precipitare in uno stato di indigenza decisamente maggiore all'attuale, con conseguenze anche sul bambino."}