{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-02-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-50_2013-02-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115637&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "02eac96ba601a9638e9a5f0a59561930"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.02.2013 9.2013.50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori. 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Essa contesta pure la legittimazione attiva di IS 1 per promuovere la presente procedura, fornendo la perizia sul DNA del bambino che dimostra che il piccolo è figlio di A__________ C__________ (cfr. act. X-b, doc. 8) e non dell’istante, oltre alla dichiarazione del Comune di B__________ dalla quale emerge che la convenuta risiedeva già presso A__________ C__________ durante il periodo del concepimento di PI 1 (cfr. act. VIII, doc. 1). Risultando tuttavia essere, almeno formalmente, l’istante il padre di PI 1, la censura non può essere condivisa.\n9. Sulla loro situazione le parti forniscono versioni molto contrastanti. L’istante da un lato sostiene di essere stato unito da un legame affettivo con la convenuta, tanto che l’appartamento dove vivevano in Via M__________ era – a suo dire – in comproprietà tra i due e con il ricavato della sua vendita egli avrebbe acquistato un taxi e riattato un appartamento in Colombia dove era sua intenzione trasferirsi con la convenuta e la famiglia. Dal canto suo, CV 1 sostiene invece di non aver mai realmente convissuto con l’istante ma di aver unicamente avuto una residenza fittizia, mentre di fatto viveva e lavorava in nord Italia e in Svizzera. Sia come sia, all’anagrafe del Comune di R__________ risulta iscritta con abitazione in Via P__________ la famiglia composta da IS 1 (1953, coniugato con C__________ B__________), IS 1 (1984, celibe), A__________ I__________ (1996, nubile), PI 1 (2011), V__________ A__________ (1961, celibe) e CV 1 (1974, coniugata con V__________ G__________). Dagli atti è poi emerso che IS 1, oltre ad aver riconosciuto la figlia della convenuta I__________ e averle dato il suo cognome, ha pure ospitato periodicamente anche il di lei fratello nell’abitazione di proprietà di entrambi.\nQuanto alla situazione attuale del bambino, dal rapporto della curatrice risulta che egli vive in un ambiente accogliente e pulito, con la madre e A__________ C__________, compagno della madre che è stato accertato essere padre biologico del bambino (act. X-b, doc. 8), così come ammesso pure dall’istante in occasione del dibattimento davanti a questa Camera. Ad occuparsi attualmente del mantenimento di PI 1 è A__________ C__________. La curatrice conclude che il rientro di PI 1 in Italia lo porrebbe in una situazione intollerabile, in quanto non corrisponderebbe al suo interesse. Essa giudica infatti che sarebbe contrario al suo bene collocarlo presso M__________ A__________, anche se risulta essere la persona che di lui si è maggiormente occupata nei periodi di assenza della madre, come pure non sarebbe nel suo interesse vivere in Italia con la madre, senza che questa abbia un luogo dove risiedere, mezzi di sostentamento e possibilità di guadagno.\n10. Ai sensi dell’art. 13 della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (CARap), l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta a ordinare il ritorno del minore qualora la persona, l’istituzione o l’ente che vi si oppone accerti che la persona, l’istituzione o l’ente che aveva cura del minore non esercitava di fatto il diritto di custodia all’epoca del trasferimento o del mancato ritorno, ovvero aveva acconsentito o assentito a posteriori a questo trasferimento o mancato ritorno (cpv. 1 lett. a); oppure che vi è grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile (cpv. 1 lett. b).\nLa costante giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che quest'ultima norma è da interpretare in senso restrittivo (sentenze del Tribunale federale 5A_105/2009 del 16 aprile 2009, consid. 3.3 con rinvii; 5A_285/2007 consid. 4.1). Quando si applica tale disposizione l'autorità non deve emanare una decisione sulla custodia o sull'autorità parentale; per un simile giudizio resta infatti competente – almeno fino ad un'eventuale reiezione della domanda di ritorno – il Tribunale del luogo in cui il minore aveva la sua dimora abituale prima del rapimento (DTF 133 III 146 consid. 2.4; 131 III 334 consid. 5.3).\nL’art. 5 LF-RMA specifica che il ritorno del minore lo pone in situazione intollerabile ai sensi del citato articolo della CARap, quando: il collocamento presso il genitore richiedente non corrisponde manifestamente all’interesse del minore (lett. a); il genitore rapitore, tenuto conto di tutte le circostanze, non è in grado di prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento, e ciò non può essere ragionevolmente preteso da lui (lett. b); e il collocamento presso terzi non corrisponde manifestamente all’interesse del minore (lett. c).\nCon questa norma, i tre presupposti della predetta disposizione sono da intendere in senso cumulativo (Jametti Greiner, Der neue internazionale Kindersschutz in der Schweiz, in FamPra.ch 2008, pag. 299). Il legislatore non ha inteso sostituire la norma convenzionale, ma unicamente precisarne l'applicazione, chiarendo in quali casi non deve essere ordinato il ritorno del minore per non porlo in una situazione manifestamente intollerabile (Messaggio del 28 febbraio 2007 concernente l’attuazione delle convenzioni sul rapimento internazionale di minori, nonché l’approvazione e l’attuazione delle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti, FF 2007 2399 n. 6.4)."}