{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-02-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-50_2013-02-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115637&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "02eac96ba601a9638e9a5f0a59561930"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.02.2013 9.2013.50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori. 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Né la citata Convenzione dell'Aia né la LF-RMA, entrata in vigore il 1° luglio 2009, precisano la nozione di “dimora abituale”. Secondo giurisprudenza il concetto va interpretato in modo autonomo. Determinante è il centro effettivo della vita del minorenne e delle sue relazioni. Tale luogo può risultare tanto dalla durata della residenza e dei legami che ne derivano, quanto dalla durata della residenza prevista e dall'integrazione che ci si attende. Un soggiorno di sei mesi crea – per principio – una residenza abituale, ma una residenza può diventare “abituale” anche subito dopo il cambiamento del luogo di soggiorno se è destinata a essere durevole e a sostituire il precedente centro d'interessi. La residenza abituale si definisce in base a elementi esteriori e va definita per ciascuno singolarmente. Quella di un figlio coincide, di regola, con il centro di vita di un genitore almeno. Trattandosi di un neonato o di un bambino piccolo, indizio decisivo sono le relazioni familiari con il genitore cui egli è affidato; i legami di una madre con un Paese comprendono, generalmente, anche il figlio (DTF 129 III 288 consid. 4.1; sentenze del Tribunale federale 5A_119/2011 del 29 marzo 2011 consid. 6.2.1.1, in RtiD 2011 II pag. 813; 5A_650/2009 dell11 novembre 2009, consid. 5.2, in: SJ 2010 I 193).\n7. Esaminando la fattispecie, emergono chiari dubbi circa la residenza abituale del minore in Italia al momento del suo trasferimento in Svizzera. Vista l’età del bambino e i suoi spostamenti sin dalla nascita, difficilmente questo Tribunale può ammettere che nel periodo in cui è rimasto affidato alla sorella dell’istante a R__________ il piccolo vi abbia realmente stabilito il suo centro di interessi.\nDa quanto ammesso da entrambe le parti, risulta chiaramente che l’istante non si è mai di fatto curato durevolmente del bambino, del quale nella pratica non ha nemmeno mai avuto la custodia effettiva, essendo stato affidato, in assenza della madre, sempre alla di lui sorella M__________. Situazione questa che, peraltro, IS 1 ha precisato all'udienza di discussione (cfr. verb. di udienza 24.1.2013, act. X pag. 8 in alto), verrebbe ancora messa in atto qualora PI 1 rientrasse in Italia senza la madre, vista la sua impossibilità ad accudirlo personalmente.\nAl momento del suo arrivo in Svizzera il bambino aveva un anno e mezzo. Risulta dagli atti, e nemmeno è contestato, che per gran parte della sua vita egli è stato affidato alle cure dalla madre, prima in Italia e in seguito in Colombia, dove ha soggiornato con lei per circa 8 mesi. A causa della malattia della convenuta, madre e figlio si sono quindi separati di fatto per circa un mese (dal 28 febbraio 2012 quando è stato riportato dalla Colombia in Italia da IS 1 al 1° aprile 2012, data dell’arrivo di CV 1 a R__________). Al suo arrivo in Italia, malgrado i ricoveri in ospedale e la malattia, la madre ha pur sempre mantenuto contatti regolari con il bambino, sebbene fosse impossibilitata ad occuparsene direttamente.\nAmmettere un illecito trasferimento ai sensi dell’art. 3 lett a della citata Convenzione dell’Aia significherebbe quindi ammettere che PI 1 risiedeva abitualmente in Calabria, presso la sorella di IS 1 e che il centro effettivo della sua vita e delle sue relazioni fosse in tale luogo. Al contrario, risulta invece che M__________ A__________ si sia occupata principalmente del suo accudimento temporaneamente e finché la madre non ne era nuovamente in grado. Peraltro se da un lato l’istante ha ammesso di essere cosciente del fatto che PI 1 sia biologicamente figlio di A__________ C__________ (cfr. verb. di udienza 24.1.2013, act. X pag. 7 verso il basso e pag. 9 in alto), dall’altro la convenuta, sin dalla nascita del bambino, ha espresso la volontà di portarlo in Svizzera e permettere il riconoscimento da parte del padre biologico.\nIl Tribunale federale ha avuto modo di precisare le condizioni alle quali la residenza del minore può divenire abituale immediatamente dopo il cambiamento del luogo di soggiorno: ovvero che il genitore abbia trasferito il minore a seguito di una decisione coerente e maturata nel tempo, preparandosi per mesi e in un'ottica di durata (sentenza del Tribunale federale 5A_650/2009 dell’11 novembre 2009, consid. 5.3, in: SJ 2010 I pag.193).\nDi fatto PI 1 ha sempre risieduto in luoghi che la madre considerava temporanei, desiderando in realtà tornare in Svizzera nel luogo dove aveva vissuto nell’anno precedente la sua nascita. Di conseguenza, viste le intenzioni della madre, ci si può chiedere se l’unica residenza che possa essere considerata abituale non sia, in questo caso, quella per finire stabilita in Svizzera. La questione può tuttavia rimanere aperta poiché, come meglio si dirà nel seguito, l’istanza è comunque destinata all’insuccesso."}