{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-02-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-50_2013-02-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115637&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "02eac96ba601a9638e9a5f0a59561930"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.02.2013 9.2013.50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori. 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Ciò non risultando essere avvenuto nel caso in esame, la prima Camera civile del Tribunale d’Appello, allora competente (art. 48 lett. a n. 11 vLOG), ha disposto essa medesima un tentativo di conciliazione per opera di un mediatore, che il 10 dicembre 2012 ha accertato – come detto (lett. L) – l'impossibilità di conciliare le parti. Al figlio è stata quindi designata una curatrice di rappresentanza (art. 9 cpv. 3 LF-RMA). PI 1 non avendo nemmeno due anni, non ne è occorsa invece l'audizione (art. 9 cpv. 2 LF-RMA; DTF 133 III 148 consid. 2.3. e 2.4). La prima Camera civile ha, nel seguito, assegnato un termine alla convenuta CV 1 per presentare la risposta scritta, poi sopraggiunta il 27 dicembre 2012.\nDal 1° gennaio 2013, la competenza è passata a questa Camera (art. 48 leff. f n. 6 LOG), che ha provveduto a sentire le parti all'udienza del 24 gennaio 2013.\n3. Nel suo memoriale di risposta la convenuta chiede di acquisire - tramite edizione - la scheda medica dell'Ospedale di C__________ relativa a CV 1 e di richiamare dalla questura o dai carabinieri di Calabria sezione R__________ la denuncia sporta dalla convenuta nei confronti di IS 1, come pure la decisione di sequestro del fucile. Non si scorge tuttavia l'utilità delle edizioni e dei richiami suddetti, l'interessata avendo già potuto far valere tutte le sue ragioni a due riprese (risposta e duplica) dinanzi a questa Camera. CV 1 postula altresì l'escussione di un testimone (A__________ C__________), che si avvera però priva di rilievo, visto che nel frattempo ella ha prodotto il risultato del test del DNA – eseguito in Italia – da PI 1, A__________ C__________ e lei medesima, con il quale è stato accertato il rapporto di filiazione tra gli ultimi due e il primo e che IS 1 ha accettato le risultanze di detto test. Ciò posto, giova procedere senza indugio all'emanazione del giudizio, tanto più che l'attuale decisione deve intervenire con urgenza (art. 2 e 11 cpv. 1 della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori).\n4. La citata Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori tende, in primo luogo, “ad assicurare il ritorno immediato dei minori trasferiti o trattenuti illecitamente in qualsiasi Stato contraente” (art. 1 lett. a). Il trasferimento o il mancato ritorno di un minore è considerato illecito “quando avviene in violazione di un diritto di custodia attribuito a una persona, a un'istituzione o ad ogni altro ente, solo o congiuntamente, dal diritto dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno” (art. 3 lett. a). Tale diritto “può segnatamente discendere da un'attribuzione per legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo vigente secondo il diritto di questo Stato” (art. 3 in fine). In concreto l'istante sostiene che siccome secondo il diritto italiano il padre e la madre hanno l’autorità parentale (“potestà”) congiunta, CV 1 non poteva spostare unilateralmente la residenza del figlio in Svizzera.\n5. La madre eccepisce innanzitutto l’incompetenza per materia di questa Camera, rilevando come l’istante abbia chiesto di “affidare il piccolo PI 1 al padre”. A giusta ragione, posta in questi termini la domanda del padre sarebbe irricevibile, non essendo questo Tribunale competente a giudicare sull’affidamento del minore. Senonché nel seguito della procedura, sebbene non sia stato precisato formalmente, non si è più discusso di affidamento del minore, bensì del suo rientro in Italia.\nTuttavia, l’istanza risulta scarsamente motivata, non facendo alcun riferimento a norme legali, se non con un semplice accenno – nemmeno sostanziato – alla LF-RMA e all’art 316 del Codice Civile italiano. Essendo l’istante patrocinato da un legale, può essere richiesto maggior rigore nel presentare la propria richiesta e di conseguenza anche solo per questo motivo l’istanza andrebbe dichiarata irricevibile. Tuttavia, malgrado le premesse per la ricevibilità dell’istanza siano dubbie, questa Camera reputa opportuno entrare comunque nel merito della domanda, che in ogni caso per i motivi che verranno di seguito esposti, è da respingere."}