{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-02-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-50_2013-02-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115637&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "02eac96ba601a9638e9a5f0a59561930"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.02.2013 9.2013.50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori. Rifiuto dell'istanza. Rientro inconciliabile con il bene del minore poiché l'istante è oggetto di una procedura di disconoscimento di paternità con elevate probabilità di accoglimento"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:34:40", "Checksum": "e677ba4e399c3e8ad4acf4681c952954", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.02.2013 9.2013.50\nRegesto:\nRapimento internazionale di minori. Rifiuto dell'istanza. Rientro inconciliabile con il bene del minore poiché l'istante è oggetto di una procedura di disconoscimento di paternità con elevate probabilità di accoglimento\n\n\nL. Con decreto 17 novembre 2012, il presidente della prima Camera civile ha disposto una mediazione tra le parti, affidandola quello stesso giorno all'avv. M__________. Quest'ultima ha comunicato l'11 dicembre 2012 che il giorno precedente si era tenuta una mediazione il cui esito era stato negativo in quanto le parti non avevano raggiunto un accordo. Preso atto di ciò, il presidente della Camera menzionata, con decreto 12 dicembre 2012, ha assegnato a CV 1 un termine non prorogabile fino a giovedi 27 dicembre 2012 per presentare la propria risposta scritta, mentre ha nominato a PI 1 una curatrice di rappresentanza nella persona dell'avv. RA 1.\nM. Con risposta 27/28 dicembre 2012, CV 1 ha chiesto la reiezione dell'istanza e postulato l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio da parte della sua patrocinatrice.\nN. Frattanto, il deposito dei documenti d'identità di PI 1 è avvenuto in data 22 novembre 2012. L’Ufficio di vigilanza sulle tutele con scritto 23 novembre 2012 ha precisato che sul documento di identità di CV 1 – di cui è stata acquisita una fotocopia – non risultava per contro il nome del figlio.\nO. In data 1° gennaio 2013, l'istanza 15 novembre 2012 e le contestuali richieste di assistenza giudiziaria sono state trasmesse per competenza alla Camera di protezione del Tribunale d'appello.\nP. Con ordinanza 9 gennaio 2013 il presidente di questa Camera ha convocato le parti e la curatrice per l'udienza di contraddittorio.\nAll’udienza – tenutasi il 24 gennaio 2013 – dinnanzi a questo Tribunale l’istante ha ribadito la propria domanda di rientro. La convenuta ha invece chiesto di respingerla, appoggiata dalla curatrice del figlio che ha prodotto un rapporto sull’attuale situazione del minore. In sede di replica l’istante ha mantenuto la sua posizione, precisando di non aver mai minacciato con armi la convenuta (come invece sostenuto dalla controparte nel memoriale di risposta) e producendo una dichiarazione della sorella M__________ che attesta che egli ha vissuto con lei e il cognato nel periodo in cui PI 1 era da loro ospitato. La convenuta ha dal canto suo precisato di non aver mai realmente convissuto con l’istante, presso il quale deteneva soltanto una residenza fittizia. Essa ha pure prodotto il risultato del test del DNA eseguito in Italia da PI 1, A__________ C__________ e lei medesima, con il quale è stato accertato il rapporto di filiazione tra gli ultimi due e il primo. Ha annunciato di voler produrre tale perizia nell’ambito della procedura di disconoscimento di paternità nei confronti di IS 1 già avviata presso il Tribunale civile di R__________, fornendo copia dell’azione alla base di tale procedura, come pure il contratto di affitto per un nuovo appartamento a B__________ – più grande di quello locato a B__________ – dove vivono da gennaio la convenuta, A__________ C__________ e il piccolo PI 1. CV 1 ha specificato che il bambino ha trascorso soltanto pochi mesi in Italia e che il suo interesse è quello di poter vivere con lei e il padre biologico in Svizzera, mentre, nel caso in cui dovesse fare rientro in Italia dovrebbe sopportare una situazione precaria. In conclusione l’istante ha precisato di accettare le risultanze del rapporto peritale che prova che PI 1 è figlio biologico di A__________ C__________, sostenendo tuttavia di ritenere che il bambino debba rientrare comunque nella sua residenza abituale di R__________, dove ha i suoi affetti e amichetti.\nConsiderato\nin diritto\n1. Nel caso di minorenni illecitamente trasferiti o trattenuti all'estero, la persona cui è affidata la custodia può chiederne il rientro, davanti alle autorità svizzere, valendosi di due trattati internazionali: la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riconoscimento e\nl'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori\ne sul ristabilimento dell'affidamento, del 20 maggio 1980 (RS 0.211.230.01), e la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, del 25 ottobre 1980 (RS 0.211.230.02), invocata dall'istante. Entrambi gli accordi, cui è parte anche l’Italia, perseguono gli stessi obiettivi con disposizioni parzialmente analoghe. In Svizzera l'art. 4 LF-RMA prevede che investita di una richiesta di rientro sia anzitutto l'autorità centrale della Confederazione, ovvero l'Ufficio federale di giustizia (art. 1 cpv. 1 LF-RMA), il quale “può avviare una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole”. Se il tentativo fallisce, competente per statuire sul ritorno come giurisdizione unica è il tribunale superiore del Cantone nel quale il minore dimora al momento in cui è presentata la domanda (art. 7 cpv. 1 LF-RMA). La procedura applicabile è quella sommaria (art. 8 cpv. 2 in fine LF-RMA)."}