{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-02-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-50_2013-02-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115637&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "02eac96ba601a9638e9a5f0a59561930"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.02.2013 9.2013.50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori. 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Rientro inconciliabile con il bene del minore poiché l'istante è oggetto di una procedura di disconoscimento di paternità con elevate probabilità di accoglimento\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di protezione del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nFranco Lardelli, presidente, Emanuela Epiney-Colombo e Damiano Bozzini |\n|\nvicecancelliera: |\nPamela Perucconi-Bernasconi |\nsedente per statuire nella causa promossa con istanza 15 novembre 2012 da\n|\n|\nIS 1 (Italia)\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCV 1 patrocinata da: PA 2 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nper ottenere il rientro a R__________ (Italia) del piccolo\n|\n|\nPI 1,\n|\nesaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. CV 1 (1974), di origine colombiana, è sposata dal 1998 con G__________, di B__________ (Italia). I due hanno convissuto circa due anni, dopodiché la moglie si è trasferita a P__________ (Italia). Dal 2004 CV 1 ha intrattenuto una relazione con IS 1 (1953), stabilendo la propria residenza in Calabria presso quest’ultimo in Via M__________ a R__________ (Italia). Di fatto viveva però in Nord Italia, dove esercitava la professione di prostituta.\nB. Dal 2009 CV 1 ha pure esercitato la professione in Ticino, dove ha conosciuto A__________, cittadino italiano, impiegato quale minatore presso __________. Dal 21 aprile 2010 essa ha notificato di soggiornare, in qualità di turista, nel comune di B__________. Nel mese di maggio 2010 CV 1 è rimasta incinta ed ha trascorso la gravidanza in prevalenza a B__________, fatta eccezione per il periodo dal 20 agosto al 29 ottobre 2010, trascorso in Colombia.\nC. Disponendo di un permesso di residenza in Italia e quindi di una tessera sanitaria italiana, CV 1 si è recata a partorire in Italia, dove il 26 febbraio 2011 ha dato alla luce PI 1 nell’ospedale di __________ (I). Il bambino è stato riconosciuto il giorno stesso della sua nascita da IS 1, che gli ha quindi dato il suo cognome.\nD. Dalla nascita e durante i primi tre mesi di vita PI 1 ha vissuto con la madre, IS 1 e la sorella di quest’ultimo, M__________ A__________, in un appartamento di proprietà di quest’ultima a R__________, in Contrada C__________. Il 1° giugno 2011, desiderosa di far conoscere PI 1 alla sua famiglia, la madre si è recata con lui in Colombia, dove si è ammalata.\nAlla fine del mese di settembre, venuto a conoscenza della malattia di CV 1, IS 1 l’ha raggiunta in Colombia, chiedendo al datore di lavoro un congedo non pagato di quattro mesi, allo scopo di stare vicino al bambino ed alla madre e di ottenere nel contempo la nazionalità colombiana. Ottenuti i documenti che aspettava è rientrato in Italia.\nE. Richiamato da CV 1, il cui stato di salute era peggiorato, IS 1 si è recato nuovamente in Colombia a prendere PI 1, che ha riportato in Italia il 28 febbraio 2012 a richiesta della madre. Quest’ultima – desiderosa tra l'altro di assistere la figlia quattordicenne, che doveva partorire – non ha potuto accompagnarli. Frattanto IS 1 e il bambino si sono stabiliti presso la sorella di IS 1, M__________ A__________, in Contrada C__________, non potendo il primo occuparsi del piccolo durante le ore di lavoro.\nIl 1° aprile 2012 CV 1 ha raggiunto il figlio in Calabria, andando a risiedere a R__________, alternativamente presso M__________ A__________ e in via P__________ dove IS 1 è proprietario di un appartamento. Siccome la madre il 7 aprile 2012 è stata ricoverata in ospedale per 23 giorni, PI 1 ha comunque continuato a risiedere presso la sorella di IS 1, durante tutto il ricovero e pure successivamente, visto che la madre ha dovuto nuovamente essere ricoverata più volte e non era in grado di prendersi cura autonomamente di lui.\nF. Nel mese di agosto 2012 CV 1 è partita da sola per la Svizzera, mentre PI 1 è rimasto affidato a M__________ A__________, non avendo IS 1 consegnato i documenti del bambino alla madre. Nei giorni seguenti, IS 1 ha sporto denuncia nei confronti della madre per abbandono di minori. CV 1 si è quindi nuovamente recata in Calabria chiedendo l’intervento dei carabinieri per farsi consegnare il bambino e i suoi documenti. Non ottenendo il sostegno dei carabinieri, è comunque riuscita ad avere il consenso di IS 1 a portare con sé PI 1, sostenendo che avrebbe soggiornato per il periodo di un mese in Svizzera, da A__________ C__________.\nG. CV 1 e il figlio PI 1 sono arrivati a B__________ nel mese di settembre 2012 e si sono stabiliti a casa di A__________ C__________. Il 14 ottobre 2012 madre e figlio hanno ottenuto un permesso di residenza turistica. Nel frattempo, il 16 ottobre 2012, IS 1 ha presentato all’autorità italiana una denuncia per sottrazione di minore contro CV 1.\nH. IS 1 ha inoltrato il 15 novembre 2012 un’istanza alla prima Camera civile del Tribunale d’appello per ottenere l’ordine a CV 1 di affidare il piccolo PI 1 al padre, “che si recherà a tal uopo nel luogo designato dal Tribunale”. In via cautelare egli ha chiesto che Ingrid CV 1 fosse tenuta a consegnare all’autorità competente i documenti d'identità del bambino, come pure subordinatamente che venisse ordinato un rapporto sulle condizioni di vita di PI 1, solo se l’Autorità non avesse dovuto decidere immediatamente nel merito. Contestualmente egli ha instato per il beneficio del gratuito patrocinio.\nI. Con ordinanza 16 novembre 2012, il presidente della Prima Camera civile del Tribunale d’appello ha parzialmente accolto l’istanza di provvedimenti cautelari, ordinando a CV 1, sotto la comminatoria dell’art. 292 CP, di depositare immediatamente all’Ufficio di vigilanza sulle tutele, Bellinzona, ogni documento del figlio compreso ogni suo proprio documento su cui dovesse figurare il nome del figlio. È invece stata respinta la richiesta di assumere rapporti sulle condizioni di vita del minore."}