accertarsi presso IS 1 dell'avvenuto ritorno di PI 1 nel Regno Unito; 2.3. allestire un rapporto all'attenzione dell'Ispettorato della Camera di protezione – cui compete di verificare l'esecuzione del ritorno – sulla riuscita o meno delle operazioni di cui ai dispositivi n. 2.1. e 2.2; 3. In caso di mancato ritorno volontario, su richiesta dell'Ispettorato, la Polizia Cantonale procederà con le misure necessarie, segnatamente metterà in atto il ritorno forzato in collaborazione con l’UAP. 4. Le domande di assistenza giudiziaria di IS 1 sono respinte. 5. Le spese giudiziarie di fr.