Secondo il diritto processuale svizzero, la concessione del gratuito patrocinio presuppone che l’istante sia indigente; che le possibilità di successo della causa siano almeno pressoché equivalenti o solo leggermente inferiori al rischio di soccombenza; che il richiedente non sia in grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio e non abbia conoscenze specifiche (v. rinvio dell’art. 13 LAG, art. 117 segg. CPC; MCF sul CPC, FF 2006 6593, pag. 6673 seg.). Il gratuito patrocinio comprende: a) l'esenzione degli anticipi e delle cauzioni; b) l'esenzione dalle spese processuali;