Tale comminatoria, però, non va applicata in maniera sistematica e indiscriminata, ma solo ove sussistano indizi per presumere che l’ordine del giudice sarà ignorato (raid I-1998 pag. 160 conia. 4). Nel caso in esame, nulla induce a supporre che la convenuta abbia a disattendere il giudizio di questa Camera, senza dimenticare che l’art. 292 CP potrà ancora essere comminato in sede esecutiva (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC). IS 1 insta altresì perché sia ordinato alla Polizia cantonale di aiutare l’Autorità centrale e cantonale ad ottenere il rientro della minore nel Regno Unito, ex art. 236 cpv. 3 CPC e 337