il collocamento presso il genitore richiedente non corrisponde manifestamente all’interesse del minore (lett. a); il genitore rapitore, tenuto conto di tutte le circostanze, non è in grado di prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento, e ciò non può essere ragionevolmente preteso da lui (lett. b); e il collocamento presso terzi non corrisponde manifestamente all’interesse del minore (lett. c). Con questa norma, i tre presupposti della predetta disposizione sono da intendere in senso cumulativo (Jametti Greiner, Der neue internazionale Kindersschutz in der Schweiz, in FamPra.ch 2008, pag. 299).