3.3 con rinvii; 5A_285/2007 consid. 4.1). Le eccezioni al rientro previste all’art. 13 CArap devono essere interpretate in modo restrittivo, cosicché il genitore che ha rapito il figlio non tragga nessun vantaggio dal suo comportamento illegale (sentenze 5A_913/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 5.1 in: FamPra.ch 2011 p. 505; 5A_288/2007 del 16 agosto 2007 consid. 4.1 in: FamPra.ch 2008 p. 213). Quando si applica tale disposizione l'autorità non deve emanare una decisione sulla custodia o sull'autorità parentale;