per cui l'esistenza della custodia di fatto del padre sulla figlia non può essere negata. Nulla agli atti comprova del resto che durante la presenza della figlia in Inghilterra e la convivenza con CV 1, IS 1 non si sia occupato della cura della piccola PI 1. Già si è detto d'altro canto (sopra, consid. 5.1.) che IS 1 non ha acconsentito né tantomeno assentito a posteriori al trasferimento di PI 1 fuori dall'Inghilterra. 6.2. Resta da esaminare se vi sia in concreto “il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile” (art. 13 cpv.