a CArap) oppure che “vi è il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile” (art. 13 cpv. 1 lett. b CArap). 6.1. La convenuta sostiene che nei mesi in cui ha vissuto in Inghilterra ha avuto contatti con il padre anche se quest'ultimo, a suo dire, non sarebbe stato molto presente. È in ogni caso accertato che il padre e la madre convivevano insieme al momento della sua partenza dall’Inghilterra (cfr. consid. 4.2); per cui l'esistenza della custodia di fatto del padre sulla figlia non può essere negata.