EE pag. verso il basso, con riferimento alla sezione 3 del Children act del 1989 e agli art. 3 e 5 della CArp). Di conseguenza il diritto di custodia ai sensi delle convenzioni internazionali era di fatto esercitato da entrambi i genitori al momento della partenza della bambina verso gli Stati Uniti e in seguito verso la Svizzera. Ne consegue che la madre non aveva il diritto, senza l’accordo del padre, di trasferire la figlia all’estero. Come già indicato (sopra, consid. 5.1.), come risulta dagli atti, l’accordo era di fatto stato concesso, non per un trasferimento definitivo ma unicamente per una vacanza.