tuttavia nulla di quanto contenuto in questa sezione potrà compromettere l’efficacia di qualsiasi atto normativo che richieda il consenso di più di una persona in relazione a una questione riguardante il minore”. Trattasi senza dubbio di una normativa che consente a uno dei genitori di agire nell'interesse del minore solo in caso di assenza dell'altro genitore. Consenso che è per contro necessario per il trasferimento della residenza del minore (doc. EE pag. verso il basso, con riferimento alla sezione 3 del Children act del 1989 e agli art. 3 e 5 della CArp).