Secondo la madre, tuttavia, in virtù dell’art. 2(7) del “Children act del 1989”, essa avrebbe avuto la possibilità di decidere liberamente la propria residenza e quella della figlia. Possibilità che tuttavia lo scrivente Tribunale non ha derivato dalla citata norma, che stabilisce che “ove più persone abbiano la responsabilità genitoriale nei riguardi di un minore, ognuna di esse può agire individualmente senza l’altro (o gli altri) nell’adempimento delle sue responsabilità; tuttavia nulla di quanto contenuto in questa sezione potrà compromettere l’efficacia di qualsiasi atto normativo che richieda il consenso di più di una persona in relazione a una questione riguardante il minore”.