In virtù del Children act del 1989 la madre detiene l'autorità parentale [cfr. EE, con riferimento alla sezione 2(2)(a) del Children act del 1989]. Anche il padre non sposato con la madre del bambino detiene l’autorità parentale se è registrato sull’atto di nascita del figlio [cfr. doc. EE, con riferimento alla sezione 4(1)(a) e 4(1A)(a) del Children act del 1989]. Nel caso in esame sull’atto di nascita figura IS 1, padre di PI 1 (doc. C). Di conseguenza l'autorità parentale del padre sulla figlia è accertata. Secondo la madre, tuttavia, in virtù dell’art. 2(7) del “Children act del 1989”, essa avrebbe avuto la possibilità di decidere liberamente la propria residenza e quella della figlia.