Il trasferimento di un minorenne è “illecito” nel senso dell'art. 3 lett. a della menzionata Convenzione quando il minorenne sia portato via dallo Stato nel quale ha “la dimora abituale” e il trasferimento avvenga in violazione del diritto di custodia che compete al titolare (v. DTF 133 III 696 consid. 2). Né la citata Convenzione dell'Aia né la LF-RMA, entrata in vigore il 1° luglio 2009, precisano la nozione di “dimora abituale”. Secondo giurisprudenza il concetto va interpretato in modo autonomo. Determinante è il centro effettivo della vita del minorenne e delle sue relazioni.