1 LF-RMA). Ciò non risultando essere avvenuto nel caso in esame, la competente Camera del Tribunale d'appello ha disposto essa medesima un tentativo di conciliazione per opera di una mediatrice, che il 17 gennaio 2013 ha accertato l'impossibilità di conciliare le parti. Alla figlia è stata quindi designata una curatrice di rappresentanza (art. 9 cpv. 3 LF-RMA). PI 1 non avendo nemmeno due anni, non ne è occorsa invece l'audizione (art. 9 cpv. 2 LF-RMA; DTF 133 III 148 consid. 2.3. e 2.4). Questa Camera ha, nel seguito, assegnato un termine alla convenuta CV 1 per presentare la risposta scritta, poi sopraggiunta per il tramite di un patrocinatore il 13 febbraio 2013.