Gli ordini avrebbero dovuto essere impartiti con la comminatoria dell’art. 292 CP. Le risposte della curatrice CURA 1 e della convenuta sono state inoltrate a questa Camera l’8 luglio 2013. Entrambe hanno postulato la reiezione dell’istanza supercautelare, reputando che non vi fossero elementi concreti a supporto della richiesta di IS 1. L’istanza è stata respinta da questo Tribunale con decisione 12 luglio 2013. O. Tramite ordinanza 30 luglio 2013 le parti e la curatrice sono state convocate all’udienza di discussione il 6 settembre 2013. L’udienza si è svolta con la presenza delle parti, dei loro patrocinatori e della curatrice della minore. P. In data 9 ottobre 2013