{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-10-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-49_2013-10-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115638&nX40_KEY=4921754&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "db4c5cc8ba8ebe58c6c9f4c844cc254d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.10.2013 9.2013.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:19:34", "Checksum": "5da5b16ea3e0e6bd30e65d4508891a2f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.10.2013 9.2013.49\nRegesto:\nRapimento internazionale di minori\n\n\nL’avv. PR 1 ha precisato, nella lettera accompagnatoria alla nota, di aver allegato la nota calcolata “a tariffa piena (fr. 280.-/h.)”. In considerazione della difficoltà della gestione della pratica ha quindi chiesto conformemente all’art. 4 cpv. 2 del RTar, che le venga “riconosciuta una tariffa oraria maggiorata (massimo di fr. 250.-)”, pur fatturando fr. 280.- all'ora. Ora, non si può non riconoscere che la prolissità e voluminosità degli allegati presentati dalla convenuta (in particolare la risposta, di 33 pagine e corredata da 120 documenti redatti per la maggior parte in lingua inglese, rivelatisi poi in gran parte inutili) hanno complicato la procedura, sommaria. Occorre tuttavia pure ricordare che la norma citata dall’avv. PR 1 recita che “se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio, avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato fino a fr. 250.- l’ora”. Di conseguenza si giustifica di riconoscere all’avv. PR 1 una tariffa di fr. 200.- /h., considerato che le difficoltà di trattazione della procedura riguardano soprattutto l’aspetto linguistico (sebbene la patrocinatrice sia stata scelta anche per le sue conoscenze della lingua inglese). Non può invece essere considerata quale difficoltà la distanza dell’assistito, come pretende l’avv. PR 1. Nella nota presentata, l’avv. PR 1 chiede le venga riconosciuto un tempo per l’esame dell’incarto e per l’allestimento della replica di 39 ore e 30 minuti. Tempo che è manifestamente eccessivo e di cui questo Tribunale reputa equo riconoscere 30 ore.\nLa nota presentata va pertanto corretta e l’onorario riconosciuto invece di ammontare a fr. 16’306.20 va ridotto a fr. 9’030.-.\nL’art. 6\nRTar fissa poi per le spese, una percentuale del 6% per gli onorari oltre\ni fr. 5’000.- sino a fr. 10’000.-, ma almeno\nfr. 500.-.\nA fr. 9’030.- vanno quindi aggiunti fr. 541.80 di spese, oltre all’IVA calcolata in fr. 765.75.\nDi conseguenza, per la nota professionale della patrocinatrice, CV 1 dovrà rifondere a IS 1 complessivi fr.10’337.55.\n7.3.2. Appare per finire equo riconoscere a IS 1 anche un'indennità di fr. 300.– per le spese sostenute in occasione dell'udienza del 6 settembre 2013, per il viaggio in aereo e il soggiorno (due giorni) in Ticino.\n8. L'odierna sentenza va comunicata anche all'Ufficio federale di giustizia (art. 8 cpv. 3 LF-RMA).\nQuanto ai rimedi giuridici esperibili contro di essa sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è proponibile relativamente al ritorno di minorenni (art. 100 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 584) senza riguardo a questioni di valore.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che è ordinato a CV 1 di assicurare il ritorno della figlia PI 1 nel Regno Unito entro 30 (trenta) giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione.\n2. L’Ufficio dell'aiuto e della protezione, settore minorenni (UAP) è incaricato di organizzare il ritorno volontario della minore, in particolare di:\n2.1. stabilire, d'intesa con CV 1 la data e le modalità del ritorno di PI 1 – entro il termine di cui al dispositivo n. 1 – nel Regno Unito, comunicando a IS 1 il nuovo indirizzo della figlia;\n2.2. accertarsi presso IS 1 dell'avvenuto ritorno di PI 1 nel Regno Unito;\n2.3. allestire un rapporto all'attenzione dell'Ispettorato della Camera di protezione – cui compete di verificare l'esecuzione del ritorno – sulla riuscita o meno delle operazioni di cui ai dispositivi n. 2.1. e 2.2;\n3. In caso di mancato ritorno volontario, su richiesta dell'Ispettorato, la Polizia Cantonale procederà con le misure necessarie, segnatamente metterà in atto il ritorno forzato in collaborazione con l’UAP.\n4. Le domande di assistenza giudiziaria di IS 1 sono respinte.\n5. Le spese giudiziarie di fr. 4'800.-- (che includono anche i costi per la rappresentanza della minore e della mediazione, come pure quelli dell'interprete all'udienza di discussione) sono poste a carico di CV 1.\n6. CV 1 verserà a IS 1 l'importo di fr. 10’637.55 a titolo di ripetibili.\n7. La nota professionale della curatrice di rappresentanza è approvata in fr. 1'695.–. Lo Stato del Cantone Ticino ne anticiperà l'ammontare all’avv. CURA 1.\n8. La nota professionale della mediatrice è approvata in fr. 1'976.–. Lo Stato del Cantone Ticino ne anticiperà l'ammontare all'avv. TERZ 1.\n9. La nota professionale dell'interprete è approvata in fr. 180.-. Lo Stato del Cantone Ticino ne anticiperà l'ammontare a K__________.\n10. Notificazione:\n|\n|\n- - - - |\nComunicazione:\n-\n-\n-\n-\nPer la Camera di protezione del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}