{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-10-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-49_2013-10-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115638&nX40_KEY=4921754&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "db4c5cc8ba8ebe58c6c9f4c844cc254d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.10.2013 9.2013.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:19:34", "Checksum": "5da5b16ea3e0e6bd30e65d4508891a2f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.10.2013 9.2013.49\nRegesto:\nRapimento internazionale di minori\n\n\nDeve essere data priorità ad un ritorno volontario. Per questo motivo l’Ufficio dell'aiuto e della protezione, settore minorenni (UAP) va incaricato di organizzare il ritorno, provvedendo in particolare a: stabilire, d’accordo con la convenuta, la data e le modalità del ritorno di PI 1 nel Regno Unito. Il suddetto Ufficio si occuperà quindi di accertarsi dell’avvenuta partenza, al momento stabilito, così come dell’avvenuto arrivo nel Regno Unito; di allestire un rapporto all'attenzione dell'Ispettorato della Camera di protezione – cui compete di verificare l'esecuzione del ritorno – sulla riuscita o meno delle operazioni di ritorno. In caso di mancato ritorno volontario, su richiesta dell'Ispettorato, la Polizia Cantonale dovrà procedere con le misure necessarie, segnatamente eseguirà il ritorno forzato con la collaborazione dell’UAP.\nIl padre ha chiesto che il rientro sia impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP. Tale comminatoria, però, non va applicata in maniera sistematica e indiscriminata, ma solo ove sussistano indizi per presumere che l’ordine del giudice sarà ignorato (raid I-1998 pag. 160 conia. 4). Nel caso in esame, nulla induce a supporre che la convenuta abbia a disattendere il giudizio di questa Camera, senza dimenticare che l’art. 292 CP potrà ancora essere comminato in sede esecutiva (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC). IS 1 insta altresì perché sia ordinato alla Polizia cantonale di aiutare l’Autorità centrale e cantonale ad ottenere il rientro della minore nel Regno Unito, ex art. 236 cpv. 3 CPC e 337 CPC. Si tratta anche in questo caso di una misura d’esecuzione prematura, l’ipotesi che la convenuta non intenda portare lei stessa la figlia nel Regno Unito riconducendosi a mera speculazione. Dovesse verificarsi un’evenienza simile, spetterà all'Ispettorato attivare la Polizia Cantonale perché proceda con le misure necessarie, segnatamente metta in atto il ritorno forzato in collaborazione con l'UAP.\n7. La procedura con cui è chiesto il rientro di un minorenne è, in linea di principio, gratuita (art. 26 cpv. 2 CArap, art. 14 LF-RMA).\nIl Regno Unito, a norma dell'art. 42 CArap, ha formulato una riserva dichiarando di non essere tenuto al pagamento delle spese ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 CArap, connesse alla partecipazione di un avvocato o un consulente giuridico, o alle spese di giustizia, se non nella misura in cui queste spese siano coperte dal suo sistema di assistenza giudiziaria (http://www.hcch.net/index_fr.php?act=status.comment&csid=651&disp=resdn). La Svizzera applica in tal caso il principio di reciprocità e garantisce la gratuità solo nel quadro dell’assistenza giudiziaria nazionale (Bucher, L'enfant en droit intermational privé, Ginevra 2002, n. 453 pag. 156; Raselli/Hausamman/Möckli/Urwyler, in Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in Ausländerrecht, 2ª ed. 2009, n. 16.153; sentenza del Tribunale Federale 5A_504/2013 del 5 agosto 2013 consid. 5.2).\nSecondo il diritto processuale svizzero, la concessione del gratuito patrocinio presuppone che l’istante sia indigente; che le possibilità di successo della causa siano almeno pressoché equivalenti o solo leggermente inferiori al rischio di soccombenza; che il richiedente non sia in grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio e non abbia conoscenze specifiche (v. rinvio dell’art. 13 LAG, art. 117 segg. CPC; MCF sul CPC, FF 2006 6593, pag. 6673 seg.). Il gratuito patrocinio comprende: a) l'esenzione degli anticipi e delle cauzioni; b) l'esenzione dalle spese processuali; c) la designazione di un patrocinatore d'ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell'interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la preparazione del processo (art. 118 CPC).\nSe la parte non è manifestamente in grado di condurre la propria causa, il giudice può ingiungerle di far capo a un rappresentante; se essa non ottempera a tale ingiunzione entro un termine impartito, il giudice le designa un rappresentante d'ufficio (art. 69 cpv. 1 CPC). Incombe alla parte interessata di assumere lei stessa la remunerazione del patrocinatore, fatta riserva per il diritto al gratuito patrocinio (Stähelin/Schweizer, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., art. 69 N. 17; CPC-Jeandin, art. 69 N. 7) e per i limiti tariffari stabiliti per il patrocinio d'ufficio [art. 8 LAG in relazione con le tariffe fissate dal Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar)].\n7.1. Nel caso in esame, come rettamente sostenuto anche dalla convenuta, non\nsono dati i presupposti per riconoscere a IS 1 il gratuito\npatrocinio, non essendo provata l'indigenza. Le attestazioni prodotte\ndall'istante in merito alle entrate e alle uscite appaiono decisamente poco\ncredibili. Con l'istanza egli aveva sostenuto di essere disoccupato e di avere\n“solo un'entrata di\n£ 1'400.- mensili”\ncorrispondenti a fr. 2'069.– proveniente dalla locazione dell'appartamento di\nsua proprietà sito “a Londra, __________” (cfr. istanza di rientro 12.11.2012,\npag. 12 in basso; fascicolo IV-a, doc. LL), a fronte di uscite mensili di\nfr. 6'643.80 (cfr. fascicolo IV-a, doc. MM). Egli nulla produce per provare come riesce a sopravvivere\ncon la grande discrepanza che attesta tra le entrate e le uscite: non documenta\nentrate dalla disoccupazione, dalla pubblica assistenza ecc., limitandosi a\nprodurre conti bancari da cui risulta essere passato da un attivo di £ 2'140.22 a un passivo di £ 2'603.82 tra il 4 ottobre 2012 e il 19\nottobre 2012, passivo poi aumentato a £ 3'547.65 il 21 novembre 2012 (cfr."}