{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-10-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-49_2013-10-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115638&nX40_KEY=4921754&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "db4c5cc8ba8ebe58c6c9f4c844cc254d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.10.2013 9.2013.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:19:34", "Checksum": "5da5b16ea3e0e6bd30e65d4508891a2f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.10.2013 9.2013.49\nRegesto:\nRapimento internazionale di minori\n\n\nIl menzionato Messaggio spiega che, se il collocamento presso il genitore richiedente non corrisponde all'interesse del minore, occorre verificare se il genitore rapitore può riaccompagnare quest'ultimo, atteso che il collocamento presso terzi può unicamente costituire un'ultima ratio in casi estremi. Non si può infatti esigere dal genitore rapitore di ritornare con il figlio, se rischia di finire in prigione o se vi è in Svizzera una relazione familiare molto intensa, ad esempio in seguito ad un nuovo matrimonio o allo stato di necessità in cui versa un altro membro della famiglia risiedente in questo paese. Vi sono però anche altri casi in cui, considerate tutte le circostanze, non si può ragionevolmente pretendere che il genitore rapitore si prenda cura del figlio nello Stato in cui ha vissuto immediatamente prima del rapimento. Deve però trattarsi di situazioni d'emergenza in cui non si può oggettivamente pretendere dal genitore rapitore un ritorno nel paese dell'ultima dimora abituale legale del figlio per attendervi la disciplina definitiva dell'autorità parentale: non è tuttavia sufficiente che il genitore, che ha rapito o trattiene il bambino, si limiti a dichiarare la sua opposizione a un ritorno nel paese richiedente. Quali esempi per una simile situazione, il Messaggio cita il caso in cui alla madre non può essere garantita un'accoglienza sicura e finanziariamente sopportabile, o qualora sia manifesto che il genitore che richiede il ritorno non può assumersi l'affidamento del minore o non può ottenerlo in via giudiziale, mentre il genitore rapitore è quello che esercita in via primaria il diritto di custodia. In tale evenienza imporre al genitore rapitore di rientrare nel paese di partenza per attendere la decisione giudiziaria che gli conferisca l'autorità parentale e gli permetta di trasferirsi, questa volta legalmente, in Svizzera con il figlio, costituirebbe un vuoto formalismo non protetto dalla CArap (sentenza del Tribunale federale 5A_583/2009 del 10 novembre 2009 consid. 4; sentenza CDP 27 febbraio 2013, inc. 9.2013.50 consid. 10).\n6.2.2. Durante l’udienza del 6 settembre 2013, la convenuta ha precisato che nel caso in cui questa Camera decidesse di ordinare il ritorno della bambina in Inghilterra, non vi è dubbio che l’accompagnerà, soggiornando con lei e mettendo in atto ogni procedura per poter rientrare in Svizzera entrambe.\nA suo dire, tuttavia, un eventuale rientro in Inghilterra significherebbe sradicare la bambina da un ambiente a lei noto, sicuro e tranquillizzante. Inoltre, una tale ipotesi sarebbe in ogni caso temporanea, ritenuto che chiederà conferma dell’affidamento da parte di una corte inglese per poter nuovamente rientrare in Svizzera. Peraltro, la madre è disponibile ad organizzare i diritti di visita tra padre e figlia.\nAnche per la curatrice di PI 1 non vi è dubbio che la bambina sia ben integrata in Ticino. Durante l’udienza di discussione ha affermato di non sentirsi di escludere pericoli nel caso in cui sia ordinato il rientro in Inghilterra e di poter concludere che a suo avviso alla minore non dovrebbe essere fatto obbligo di rientrare in Inghilterra, visto che il padre non è pronto ad accoglierla e che la madre ha in ogni caso dimostrato disponibilità per organizzare i diritti di visita.\nEsaminata la documentazione agli atti e accertata la volontà della convenuta, questa Camera non può concludere che un rientro in Inghilterra di PI 1 potrebbe comportare rischi di sorta. In sostanza, si è visto che la madre non ha un’attività lucrativa dipendente, quindi non ha impegni professionali da rispettare. Essa si mantiene grazie alla gestione del patrimonio ereditato da suo padre nel 19__________ e ha dichiarato di non avere in previsione – fintanto che la bambina sarà piccola – di svolgere attività professionali (cfr. verbale discussione del 6 settembre 2013, pag. 4 nel mezzo).\nSecondo questa Camera, un rientro in Inghilterra della bambina con la madre, viste le sue abitudini di spostarsi con frequenza e considerate le sue più che ottime disponibilità finanziarie personali, non danneggerebbe il benessere della minore. Pur tenendo conto dei suoi legami con il Ticino, giova comunque ricordare che PI 1 non frequenta ancora le scuole dell’obbligo, non avendo neanche compiuto i tre anni, e un suo trasferimento altrove, con la madre, non può essere considerato contrario al suo bene.\nDa una dichiarazione del 13 settembre 2013 della Royal Court of Justice emerge che non vi sono procedure a carico della convenuta in Inghilterra che potrebbero causarle problemi (cfr. lettera del 25 settembre 2013 dell’Ufficio federale di giustizia, sezione di diritto internazionale privato, che conferma la validità della suddetta dichiarazione).\nIn conclusione, nessun elemento può far supporre a questa Camera che un rientro di PI 1 in Inghilterra potrebbe porla in una situazione di grave rischio di venire esposta ad un pericolo fisico o psichico, ovvero che la piccola potrebbe essere posta altrimenti in una situazione intollerabile. A mente di questa Camera, nulla si oppone quindi al rientro della bambina in Inghilterra.\n6.3. Visto quanto sopra, questa Camera non ritiene siano dati gli estremi per rifiutare il rientro di PI 1 in Inghilterra.\nTenuto conto della situazione economica e personale della madre, dimostrata anche dalla facilità già avuta in passato a reperire un alloggio in Inghilterra, questo Tribunale reputa adeguato il rispetto del termine di un mese generalmente fissato in caso di rientro.\nL’istanza del padre, di ordinare il rientro nel Regno Unito entro dieci giorni dalla crescita in giudicato della decisione di rimpatrio, può di conseguenza essere accolta solo parzialmente, venendo fissato un termine più lungo per il rientro, come detto sopra."}