{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-10-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-49_2013-10-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115638&nX40_KEY=4921754&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "db4c5cc8ba8ebe58c6c9f4c844cc254d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.10.2013 9.2013.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:19:34", "Checksum": "5da5b16ea3e0e6bd30e65d4508891a2f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.10.2013 9.2013.49\nRegesto:\nRapimento internazionale di minori\n\n\nSecondo la madre, tuttavia, in virtù dell’art. 2(7) del “Children act del 1989”, essa avrebbe avuto la possibilità di decidere liberamente la propria residenza e quella della figlia. Possibilità che tuttavia lo scrivente Tribunale non ha derivato dalla citata norma, che stabilisce che “ove più persone abbiano la responsabilità genitoriale nei riguardi di un minore, ognuna di esse può agire individualmente senza l’altro (o gli altri) nell’adempimento delle sue responsabilità; tuttavia nulla di quanto contenuto in questa sezione potrà compromettere l’efficacia di qualsiasi atto normativo che richieda il consenso di più di una persona in relazione a una questione riguardante il minore”. Trattasi senza dubbio di una normativa che consente a uno dei genitori di agire nell'interesse del minore solo in caso di assenza dell'altro genitore. Consenso che è per contro necessario per il trasferimento della residenza del minore (doc. EE pag. verso il basso, con riferimento alla sezione 3 del Children act del 1989 e agli art. 3 e 5 della CArp).\nDi conseguenza il diritto di custodia ai sensi delle convenzioni internazionali era di fatto esercitato da entrambi i genitori al momento della partenza della bambina verso gli Stati Uniti e in seguito verso la Svizzera. Ne consegue che la madre non aveva il diritto, senza l’accordo del padre, di trasferire la figlia all’estero.\nCome già indicato (sopra, consid. 5.1.), come risulta dagli atti, l’accordo era di fatto stato concesso, non per un trasferimento definitivo ma unicamente per una vacanza.\n6. Appurato un illecito trasferimento all’estero, lo Stato richiesto deve ordinare il ritorno immediato del minore (art. 12 cpv. 1 CArap), a meno che l’istante “non esercitava di fatto il diritto di custodia all’epoca del trasferimento o del mancato ritorno, ovvero aveva acconsentito o ha assentito a posteriori a questo trasferimento o mancato ritorno” (art. 13 cpv. 1 lett. a CArap) oppure che “vi è il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile” (art. 13 cpv. 1 lett. b CArap).\n6.1. La convenuta sostiene che nei mesi in cui ha vissuto in Inghilterra ha avuto contatti con il padre anche se quest'ultimo, a suo dire, non sarebbe stato molto presente. È in ogni caso accertato che il padre e la madre convivevano insieme al momento della sua partenza dall’Inghilterra (cfr. consid. 4.2); per cui l'esistenza della custodia di fatto del padre sulla figlia non può essere negata. Nulla agli atti comprova del resto che durante la presenza della figlia in Inghilterra e la convivenza con CV 1, IS 1 non si sia occupato della cura della piccola PI 1.\nGià si è detto d'altro canto (sopra, consid. 5.1.) che IS 1 non ha acconsentito né tantomeno assentito a posteriori al trasferimento di PI 1 fuori dall'Inghilterra.\n6.2. Resta da esaminare se vi sia in concreto “il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile” (art. 13 cpv. 1 lett. b CArap).\n6.2.1. La costante giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che quest'ultima norma è da interpretare in senso restrittivo (sentenze del Tribunale federale 5A_105/2009 del 16 aprile 2009, consid. 3.3 con rinvii; 5A_285/2007 consid. 4.1). Le eccezioni al rientro previste all’art. 13 CArap devono essere interpretate in modo restrittivo, cosicché il genitore che ha rapito il figlio non tragga nessun vantaggio dal suo comportamento illegale (sentenze 5A_913/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 5.1 in: FamPra.ch 2011 p. 505; 5A_288/2007 del 16 agosto 2007 consid. 4.1 in: FamPra.ch 2008 p. 213). Quando si applica tale disposizione l'autorità non deve emanare una decisione sulla custodia o sull'autorità parentale; per un simile giudizio resta infatti competente – almeno fino ad un'eventuale reiezione della domanda di ritorno – il Tribunale del luogo in cui il minore aveva la sua dimora abituale prima del rapimento (DTF 133 III 146 consid. 2.4; 131 III 334 consid. 5.3).\nL’art. 5 LF-RMA specifica che il ritorno del minore lo pone in situazione intollerabile ai sensi del citato articolo della CArap, quando: il collocamento presso il genitore richiedente non corrisponde manifestamente all’interesse del minore (lett. a); il genitore rapitore, tenuto conto di tutte le circostanze, non è in grado di prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento, e ciò non può essere ragionevolmente preteso da lui (lett. b); e il collocamento presso terzi non corrisponde manifestamente all’interesse del minore (lett. c).\nCon questa norma, i tre presupposti della predetta disposizione sono da intendere in senso cumulativo (Jametti Greiner, Der neue internazionale Kindersschutz in der Schweiz, in FamPra.ch 2008, pag. 299). Il legislatore non ha inteso sostituire la norma convenzionale, ma unicamente precisarne l'applicazione, chiarendo in quali casi non deve essere ordinato il ritorno del minore per non porlo in una situazione manifestamente intollerabile (Messaggio del 28 febbraio 2007 concernente l’attuazione delle convenzioni sul rapimento internazionale di minori, nonché l’approvazione e l’attuazione delle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti, FF 2007 2399 n. 6.4)."}