{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-10-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-49_2013-10-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115638&nX40_KEY=4921754&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "db4c5cc8ba8ebe58c6c9f4c844cc254d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.10.2013 9.2013.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:19:34", "Checksum": "5da5b16ea3e0e6bd30e65d4508891a2f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.10.2013 9.2013.49\nRegesto:\nRapimento internazionale di minori\n\n\nQuanto ai conflitti ben presto sorti tra le parti e documentati in numerosi scritti, non possono significare la mancanza di volontà di costruire un rapporto duraturo confermato peraltro in sede di duplica, dove a pag. 18 CV 1 osserva: “è pacifico che la convenuta aveva intenzione di creare una convivenza con il signor IS 1 sebbene essa sperava che lui l’avrebbe seguita negli Stati Uniti”.\nIn altre parole, malgrado le affermazioni (piuttosto contraddittorie) della convenuta circa le sue intenzioni iniziali, quanto è emerso dall’istruttoria è il contrario: essa ha acquistato una casa per viverci con la figlia e il compagno. Traspare infatti con chiarezza il desiderio di creare una famiglia insieme, a Londra.\nIl luogo di residenza abituale di PI 1 e dei suoi genitori, al momento in cui CV 1 ha lasciato il Regno Unito alla volta degli Stati Uniti era quindi W__________.\n5. Essendo accertato che la residenza abituale della bambina al momento del trasferimento era in Inghilterra, si pone ora il quesito a sapere se il trasferimento sia avvenuto in violazione del diritto di custodia che appartiene al titolare.\n5.1 CV 1, nella sua risposta (cfr. pag. 10, punto 1.12), sostiene che IS 1 aveva dato il suo consenso (che a suo dire in ogni caso non era necessario -cfr. duplica pag. 11-) alla partenza con la bambina verso gli Stati Uniti.\nL’istante dal canto suo ammette di aver acconsentito alla partenza verso gli Stati Uniti, dove madre e figlia avrebbero dovuto trascorrere una breve vacanza (replica, pag. 19), convinto che sarebbero rientrate al più presto. Nel frattempo afferma di essersi occupato della ristrutturazione dell’abitazione a W__________.\nLa convenuta sostiene invece che il 15 novembre 2011 lei e l’istante si sono “definitivamente lasciati” e lei ha fatto rientro negli Stati Uniti. Essa era infatti convinta di avere ancora il proprio domicilio negli Stati Uniti, mentre al suo arrivo in Florida è stata informata che il suo permesso di dimora permanente era scaduto il 23 ottobre 2011 (cfr. duplica, pag. 3). Di conseguenza, scaduto il periodo di tre mesi ammesso per i turisti, CV 1 ha dovuto lasciare gli Stati Uniti il 10 febbraio 2012, quando si è trasferita con la bambina a Lugano dalla propria madre. Come affermato nella risposta (cfr. pag. 13), essa non poteva fare rientro in Inghilterra poiché IS 1 “sebbene più volte sollecitato, non dimostrava alcuna volontà di lasciare la casa di W__________, di cui di fatto si era appropriato senza alcun diritto”.\nSebbene di fatto il padre di PI 1 abbia avviato le procedure per chiedere il rientro della figlia in Inghilterra diversi mesi dopo la sua partenza, non è in alcun modo provato che egli abbia dato il suo consenso ad una partenza definitiva della bambina dall'Inghilterra, ma unicamente per una vacanza. Nel primo periodo successivo alla partenza, l’istante era convinto che CV 1 sarebbe tornata in Inghilterra. Non a caso, il 15 novembre 2011 le ha scritto “concediti questo periodo di tempo per “ancorare” te stessa amore mio (…). Ti amo, e ti amo a tal punto da lasciarti andare per poi poterti ritrovare“. E in un altro messaggio del 2 dicembre 2011 scriveva “… come tu vuoi prendere del tempo per te (tre mesi, per esempio), lo stesso voglio fare io” (cfr. doc. 72 prodotto dalla convenuta).\n5.2. Secondo la convenuta, la legge applicabile alla minore, al momento della nascita era quella svizzera (poiché è nata in Svizzera, figlia di cittadina svizzera): di conseguenza l’autorità parentale spettava alla sola madre (replica, pag. 7).\nL’istante contesta invece l’applicazione del diritto svizzero e sostiene che in base alla legislazione vigente in Inghilterra, Stato in cui la minore aveva la residenza abituale al momento del suo trasferimento all’estero, i genitori esercitavano congiuntamente i diritti di custodia, convivendo sotto lo stesso tetto a W__________.\nRitenuto che questo Tribunale ha accertato che le parti e la loro figlia risiedevano a W__________ con l’intenzione di stabilirsi durevolmente (cfr. sopra consid. 4), applicabile è il diritto inglese.\n5.3. Il “diritto di custodia” evocato dalla CArap “comprende il diritto vertente sulla cura della persona del minore e, in particolare, quello di decidere della sua dimora” (art. 5 lett. a). La liceità o l'illiceità dell'avvenuto trasferimento dipende così, in concreto, dalla legge inglese (luogo di dimora abituale della figlia immediatamente prima della partenza) e non dalla legge svizzera (DTF 133 III 696 consid. 2.1).\n5.4. Ai sensi dell’ordinamento giuridico inglese entrambi i genitori non sposati detengono l’autorità parentale sulla figlia. In virtù del Children act del 1989 la madre detiene l'autorità parentale [cfr. EE, con riferimento alla sezione 2(2)(a) del Children act del 1989]. Anche il padre non sposato con la madre del bambino detiene l’autorità parentale se è registrato sull’atto di nascita del figlio [cfr. doc. EE, con riferimento alla sezione 4(1)(a) e 4(1A)(a) del Children act del 1989]. Nel caso in esame sull’atto di nascita figura IS 1, padre di PI 1 (doc. C). Di conseguenza l'autorità parentale del padre sulla figlia è accertata."}