{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-10-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-49_2013-10-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115638&nX40_KEY=4921754&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "db4c5cc8ba8ebe58c6c9f4c844cc254d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.10.2013 9.2013.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:19:34", "Checksum": "5da5b16ea3e0e6bd30e65d4508891a2f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.10.2013 9.2013.49\nRegesto:\nRapimento internazionale di minori\n\n\nG. In data 12 novembre 2012 IS 1 ha presentato presso la prima Camera civile del Tribunale d’appello un'istanza di rientro dei minori a seguito di rapimento, corredata da una copiosa documentazione. Contestualmente ha istato per la concessione del gratuito patrocinio da parte dell'avv. P__________, (che allora lo patrocinava). Con decreto 14 novembre 2012 il presidente della suddetta Camera ha impartito un termine di 10 giorni a IS 1 per produrre un elenco preciso dei suoi redditi, della sua sostanza e del suo fabbisogno, decorso il quale la richiesta di gratuito patrocinio non sarebbe stata presa in considerazione. È quindi stata disposta una mediazione e quale mediatrice è stata nominata l’avv. TERZ 1. In data 26 novembre 2012 la patrocinatrice dell’istante ha trasmesso la documentazione fiscale e uno scritto del fiscalista dell’istante. Ulteriore documentazione è stata trasmessa il 13 dicembre 2012.\nCon istanza 13 dicembre 2012 IS 1 ha chiesto, in via cautelare, di obbligare CV 1 a depositare i documenti di legittimazione della figlia, per evitare un suo trasferimento all’estero. La medesima istanza, accolta in via supercautelare il 17 dicembre 2012, è stata respinta dalla prima Camera civile con decisione 28 dicembre 2012.\nH. Dal 1° gennaio 2013 l'incarto è stato trasmesso per competenza alla scrivente Camera di protezione.\nCon scritto 17 gennaio 2013 la mediatrice ha informato questa Camera che la mediazione non era andata a buon fine.\nI. Con decreto 25 gennaio 2013 questa Camera ha assegnato a CV 1 un termine scadente il 13 febbraio 2013 per presentare la risposta scritta. Nel contempo ha nominato a PI 1 quale curatrice l’avv. CURA 1.\nIn data 13 febbraio 2013 CV 1 ha presentato la propria risposta, contestando in parte quanto sostenuto dall’istante e allegando numerosi documenti.\nL. All’istante è stato quindi concesso, con decreto 21 febbraio 2013, un termine non prorogabile sino al 18 marzo 2013 per presentare una eventuale replica scritta.\nCon scritto 28 febbraio 2013 la patrocinatrice dell’istante avv. P__________ ha comunicato di aver rescisso il suo mandato di patrocinio, trasmettendo poi il 12 aprile 2013 la sua nota d'onorario e spese, per complessivi fr. 12'754.40, “per la tassazione nel caso di concessione di assistenza giudiziaria” a IS 1.\nIl 1° marzo 2013 il presidente di questa Camera ha quindi assegnato un termine fino all’11 marzo 2013 per comunicare il nominativo del nuovo rappresentante legale, oltre il quale la Camera avrebbe nominato un patrocinatore d’ufficio.\nNon avendo ossequiato il termine, con decreto 14 marzo 2013 è stata designata da questo Tribunale l’avv. PR 1 quale patrocinatrice d’ufficio di IS 1. La nuova rappresentante dell’istante ha immediatamente presentato una domanda di proroga del termine di 60 giorni per presentare l’allegato di replica. Con decreto 18 marzo 2013 il termine è stato quindi spostato al 17 maggio 2013. Su richiesta dell’istante, con decreto 2 maggio 2013, il suddetto termine è stato nuovamente prorogato al 17 giugno 2013.\nLa replica è infine stata trasmessa a questa Camera il 17 giugno 2013, con contestuale richiesta di estensione dell'istanza del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PR 1. Alla stessa sono stati allegati ancora parecchi documenti.\nM. Trasmessa la replica, con decreto 20 giugno 2013 alla convenuta è stato fissato un termine fino all’11 luglio 2013 per presentare un eventuale allegato di duplica.\nLa duplica è stata pertanto inoltrata l’11 luglio 2013, con allegati ancora alcuni documenti.\nN. Frattanto, con istanza supercautelare 24 giugno 2013, IS 1 ha chiesto nuovamente di vietare a CV 1 di lasciare la Svizzera con la figlia, come pure di farle obbligo di depositare i documenti di identità. Gli ordini avrebbero dovuto essere impartiti con la comminatoria dell’art. 292 CP. Le risposte della curatrice CURA 1 e della convenuta sono state inoltrate a questa Camera l’8 luglio 2013. Entrambe hanno postulato la reiezione dell’istanza supercautelare, reputando che non vi fossero elementi concreti a supporto della richiesta di IS 1. L’istanza è stata respinta da questo Tribunale con decisione 12 luglio 2013.\nO. Tramite ordinanza 30 luglio 2013 le parti e la curatrice sono state convocate all’udienza di discussione il 6 settembre 2013.\nL’udienza si è svolta con la presenza delle parti, dei loro patrocinatori e della curatrice della minore.\nP. In data 9 ottobre 2013 l’avv. TERZ 1 (che ha gestito la mediazione) e in data 10 ottobre 2013 l’avv. CURA 1 (rappresentante della minore) hanno presentato le loro rispettive note professionali. L’avv. TERZ 1 per un importo di fr. 1'976.-, l’avv. CURA 1 per un totale di fr. 1'695.-. L'avv. PR 1 (patrocinatrice di IS 1) ha dal canto suo presentato il 9/11 ottobre 2013 la sua nota professionale per complessivi fr. 17'610.- chiedendo in via principale la tassazione della nota in caso di concessione del gratuito patrocinio e in via subordinata postulando ripetibili per tale importo e per altre spese del suo assistito.\nLe suddette note professionali sono state notificate alle parti con la fissazione di un termine scadente il 16 ottobre 2013 per eventuali osservazioni.\nCon scritto del 15 ottobre 2013 CV 1 ribadisce la propria opposizione alla concessione del gratuito patrocinio a IS 1 e contesta la sua domanda di attribuzione di ripetibili. Ha per contro dichiarato di non avere osservazioni da formulare alle note d'onorario della mediatrice e della rappresentante della minore.\nConsiderato\nin diritto\n1. Nel caso di minorenni illecitamente trasferiti o trattenuti\nall'estero, la persona a cui è affidata la custodia può chiederne il rientro,\ndavanti alle autorità svizzere, valendosi di due trattati internazionali: la\nConvenzione del Consiglio d'Europa sul riconoscimento e"}