{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-10-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-49_2013-10-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115638&nX40_KEY=4921754&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "db4c5cc8ba8ebe58c6c9f4c844cc254d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.10.2013 9.2013.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:19:34", "Checksum": "5da5b16ea3e0e6bd30e65d4508891a2f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.10.2013 9.2013.49\nRegesto:\nRapimento internazionale di minori\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di protezione del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nLardelli, presidente, Epiney-Colombo e Bozzini |\n|\nvicecancelliera: |\nPerucconi-Bernasconi |\nsedente per statuire nella causa promossa con istanza 12 novembre 2012 da\n|\n|\nIS 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCV 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nper ottenere il rientro nel Regno Unito della piccola\n|\n|\nrappr. da: avv. CURA 1, |\nesaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 è nata il __________ 2011 a Lugano. La madre, CV 1 (__________1969), è cittadina svizzera, mentre il padre, IS 1 (__________.1966) è cittadino britannico/irlandese. Essi non sono sposati.\nB. IS 1 e CV 1 si sono conosciuti a Londra nel novembre del 2009. In quel periodo – e dal 2008 – CV 1 era domiciliata in Florida, dove risiedeva con l'allora marito J__________ C__________. Essa è proprietaria di due appartamenti a S__________ (Florida), dove dal 1980 trascorre diversi mesi l’anno. La relazione tra IS 1 e CV 1 si è svolta a distanza: essi si incontravano negli Stati Uniti o in Inghilterra. Nell’aprile 2010 è stata concepita PI 1. Il divorzio della convenuta dal precedente marito è stato pronunciato il 21 ottobre 2010.\nIl 27 ottobre 2010 CV 1 è giunta in Svizzera. La nascita di PI 1 è quindi avvenuta a Lugano il __________ 2011 alla presenza di IS 1, che era ivi rimasto dal 16 dicembre 2010 al 14 gennaio 2011, riconoscendo la bambina alla nascita.\nIl 14 febbraio 2011 CV 1 ha acquistato un immobile a W__________ (Regno Unito), nella periferia di Londra. IS 1 è tornato in Ticino in visita alla figlia per qualche giorno all’inizio di marzo 2011 e nel mese di aprile 2011.\nC. Il 3 maggio 2011 CV 1 insieme alla madre e alla figlia si sono trasferite, in auto, in Inghilterra. Non essendo ancora arredata la casa acquistata, hanno tutte risieduto per un periodo all’Hotel __________ a Londra, fino al trasferimento nella nuova abitazione.\nNel mese di luglio e nel mese di ottobre 2011 CV 1 e la figlia hanno trascorso le vacanze in Francia, nell’abitazione che la famiglia possiede da oltre trent’anni.\nD. Tra il mese di maggio e il mese di agosto 2011 le parti hanno iniziato la convivenza nella casa acquistata dalla convenuta a W__________. Il rapporto tra IS 1 e CV 1 si è presto deteriorato e le parti hanno convenuto un periodo di vacanza che madre e figlia avrebbero trascorso in Florida. Esse sono quindi partite il 15 novembre 2011, per un periodo di circa due mesi.\nE. Il 20 gennaio 2012 CV 1 ha comunicato a IS 1 di voler rientrare a Londra ma di non desiderare riprendere la convivenza. Gli ha quindi chiesto di lasciare la sua abitazione.\nDal 10 febbraio 2012 CV 1 e PI 1 sono andate a vivere a Lugano da R__________ U__________, rispettivamente madre di CV 1 e nonna della bambina. Dal 1° giugno 2012 madre e figlia risiedono in un appartamento preso in locazione a Lugano.\nF. In data 23 marzo 2012 CV 1 ha presentato alla Pretura di __________ un’istanza di misure cautelari per ottenere il mantenimento di PI 1 e la regolamentazione dei diritti di visita tra padre e figlia. Con ordinanza 26 marzo 2012 il Pretore ha respinto la richiesta in via supercautelare e ha assegnato un termine di 30 giorni a IS 1 per presentare le proprie osservazioni e un identico termine alla Commissione tutoria regionale __________ per trasmettere eventuali incarti riguardanti la minore. Ha pure fissato un’udienza per l’11 giugno 2012. Dopo aver ricevuto una risposta in lingua inglese, il Pretore ha respinto la richiesta di IS 1 di tradurre gli atti in italiano, come pure gli ha ordinato di designare un recapito in Svizzera e di comunicare quali eventuali procedure fossero state avviate in Inghilterra, rispettivamente l’eventuale inoltro di un procedimento per rapimento internazionale. Parallelamente il Pretore ha fissato un termine a CV 1 per comunicare il nome del pediatra di PI 1 e di terzi (asili nido o altre strutture) che potessero fornire informazioni utili sullo stato di salute della bambina. Nel contempo ha disposto, in via supercautelare, un mandato all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________ di organizzare una o più visite domiciliari per accertare lo stato di accudimento di PI 1, come pure di verificare se vi fosse la necessità di istituire ulteriori misure di protezione.\nIl 15 maggio 2012 CV 1 ha presentato un’istanza al Pretore per accertare, in via supercautelare, il diritto di custodia esclusivo sulla figlia. Il Pretore ha respinto l’istanza e ha citato le parti il 18 giugno 2012 per il contraddittorio.\nL’udienza dinnanzi al Pretore di __________ è avvenuta il 18 giugno 2012 alla sola presenza di CV 1, non essendo invece comparso IS 1, né un legale che lo rappresentasse. Il Pretore ha quindi ordinato a quest’ultimo di documentare, nel termine di 20 giorni, la sua situazione di redditi e spese. Con ordinanza 19 giugno 2012 ha quindi notificato a IS 1 il verbale d’udienza del giorno precedente, assegnando un termine ultimo di dieci giorni per designare un recapito in Svizzera.\nIn data 11 luglio 2012 il Pretore di __________ ha sospeso la procedura in considerazione di una comunicazione ricevuta dall’Ufficio federale di giustizia, sezione diritto internazionale privato, Berna, in merito alla pendenza di un procedimento di rapimento internazionale."}