I dispositivi n. 2 e n. 3 della decisione n. 479 del 30 agosto/4 settembre 2012 dell'allora Commissione tutoria regionale __________ sono annullati. Gli atti sono rinviati all’autorità di primo grado, affinché determini la modalità, la frequenza e la durata dei diritti di visita; per il resto la decisione citata è confermata. 1.2. L’istanza di assistenza giudiziaria per il gravame davanti all'allora Autorità di vigilanza (R.112.2012) è parzialmente accolta, limitatamente alla questione dei diritti di visita. La relativa nota dettagliata va presentata alla scrivente Camera per la sua tassazione. 2.