c LTF), sempre che l'interessata dimostri l'esistenza di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria e di patrocinio d’ufficio sono impugnabili davanti all’autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’autorità concedente; il ricorso è proponibile con il rimedio giuridico applicabile per impugnare il merito (art. 12 LAG). Per questi motivi dichiara e pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza: 1.1. I dispositivi n. 2 e n. 3 della decisione n. 479 del 30 agosto/4 settembre 2012 dell'allora Commissione tutoria regionale __________ sono annullati.