8), tuttavia in sede di udienza presso la Commissione tutoria la medesima non era riuscita da sola a far valere correttamente le proprie ragioni circa il periodo estivo trascorso col figlio. Di conseguenza le istanze vanno accolte parzialmente, limitatamente alla sorveglianza dei diritti di visita. Ciò vale sia presso la scrivente sia presso l’allora Autorità di vigilanza. 11. In esito il reclamo dev’essere parzialmente accolto. Data la situazione finanziaria della reclamante e l’esito della procedura non si prelevano né tassa né spese di giustizia. 12. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.