In concreto si può ritenere che la reclamante sia indigente. Per quanto riguarda le relazioni personali i gravami non potevano dirsi del tutto privi di possibilità di successo, mentre che per il resto non vi erano probabilità di buon esito. È ben vero che per quanto attiene ai diritti di visita la giurisprudenza ritiene che non sia indispensabile il patrocinio legale (sentenza ICCA del 10 marzo 2005, inc. 11.2005.34, cons. 8), tuttavia in sede di udienza presso la Commissione tutoria la medesima non era riuscita da sola a far valere correttamente le proprie ragioni circa il periodo estivo trascorso col figlio.