che le possibilità di successo della causa siano almeno pressoché equivalenti o solo leggermente inferiori al rischio di soccombenza; che il richiedente non sia in grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio e non abbia conoscenze specifiche (v. rinvio dell’art. 13 LAG, art. 117 segg. CPC; MCF sul CPC, FF 2006 6593, pag. 6673 seg.). Qualora solo una parte della causa non sia priva di probabilità di successo, l’assistenza giudiziaria gratuita può essere limitata a tale parte (art. 3 cpv. 2 LAG; rinvio dell’art. 13 LAG, art. 117 segg. CPC; FF 2006 pag. 6674). 10. In concreto si può ritenere che la reclamante sia indigente.