Occorre di conseguenza annullare i dispositivi n.ri 2 e 3 della decisione 30 agosto/4 settembre 2012. L’autorità di primo grado dovrà pertanto pronunciarsi nuovamente al riguardo. Si aggiunga abbondanzialmente che - diversamente da quanto asserito nel reclamo - si ritiene che effettivamente vi sia stato un periodo di crisi ad inizio estate 2012 e soprattutto che vi sia più in generale un’alternanza nei periodi sereni e quelli di crisi da parte della madre, che merita un approfondimento, al fine di fissare un assetto più regolare di relazioni personali che possa tutelare maggiormente il minore, in particolare nei periodi negativi della genitrice.