A quel punto, benché capiti sovente che la versione dei genitori non collimi con quella degli operatori, vista la presenza di questi ultimi, per l’autorità sarebbe stato semplice e soprattutto doveroso - in virtù del principio inquisitorio illimitato - accertarsi della veridicità delle affermazioni materne, posto che intendeva statuire sugli incontri. I rapporti (6 settembre e 23 novembre 2012) allegati dalla reclamante presso l’allora Autorità di vigilanza ed in questa sede sono posteriori alla risoluzione - di conseguenza non erano noti all’adozione di quest’ultima - ed essi riferiscono che dal 13 luglio al 27 agosto 2012 il minore è stato presso la madre.